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Art. 1
Procedendo al pignoramento od al sequestro di un bene corporeo, l'ufficiale di esecuzione dovrà informarsi dal debitore se il bene pignorato o sequestrato sia assicurato ed eventualmente presso di chi. In caso affermativo, darà avviso all'assicuratore dell'avvenuto pignoramento o sequestro avvertendolo che, in base all'articolo 56 della legge federale del 2 aprile 19081 sul contratto d'assicurazione (detta qui di seguito «LCA»), il pagamento di eventuali indennità non potrà, sino a nuovo avviso, essere validamente operato che in mano dell'ufficio. |
