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Art. 20
1Se fu costituito un pegno su diritti derivanti dall'assicurazione e se la somma pagabile per la cessione è superiore all'importo del credito garantito, e delle spese d'esecuzione, l'eccedenza spetterà al debitore, rispettivamente alla massa, a meno che da uno dei beneficiari non venga allegato un diritto su detta somma a sensi degli articoli 4 a 11 del presente regolamento1. 2Tuttavia se il debitore si oppone al versamento nelle mani di un terzo, l'importo resterà depositato fino a che non sia stato stabilito con giudizio, o con atto equipollente, a chi spetti. 1 RU 1996 3490 |
