Regolamento di previdenza
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Art. 60 Diritto
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria, corrispondente al grado di pensionamento, dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.123 2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria. 3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro. 4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:124
4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.126 5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (all. 5 cifra II).127 6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.128 123 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). 124 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). 125 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 126 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). 127 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). 128 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287). |