1 La Commissione amministrativa è composta:
- a.
- dal presidente del Tribunale amministrativo federale;
- b.
- dal vicepresidente; e
- c.
- da altri tre giudici al massimo.
2 I membri della Commissione amministrativa non possono esercitare contemporaneamente anche la funzione di presidenti di una corte.
3 La Commissione amministrativa è competente per:
- a.
- adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- b.
- pianificare la gestione del volume del lavoro;
- c.
- decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, sempreché la legge o il presente regolamento non attribuisca tale competenza ad un’altra autorità;
- d.
- autorizzare i giudici a svolgere un’attività fuori del Tribunale;
- e.
- designare i giudici chiamati a prestare il proprio concorso in un’altra corte;
- f.
- assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte formulate dalle corti medesime;
- g.
- prendere tutte le altre decisioni in materia di personale riguardanti i giudici o i cancellieri, riservato l’articolo 1 lettera d;
- h.
- assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
- i.
- approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- j.
- esercitare la vigilanza sul segretario generale e sul suo sostituto;
- k.
- adottare le decisioni di principio riguardanti la registrazione, la gestione delle pratiche e l’archiviazione;
- l.
- approvare:
- 1.
- l’attribuzione dei giudici alle camere (art. 25 cpv. 2) e la nomina del secondo presidente di camera (art. 25 cpv. 3),
- 2.
- le direttive concernenti la ripartizione delle cause tra le camere (art. 26),
- 3.
- la chiave di riparto delle cause (art. 31 cpv. 3);
- m.
- svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non sono di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
4 La Commissione amministrativa può delegare singoli affari al presidente, al segretariato generale o alle corti; la delegazione è esclusa nei casi di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, f e j.
5 I membri della Commissione amministrativa sono sgravati dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti direttivi che sono chiamati a svolgere.