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Art. 29 Compiti
1 I cancellieri adempiono i compiti previsti dall’articolo 26 capoversi 1 e 2 LTAF. 2 Essi sono inoltre competenti per:
3 Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale d’importanza minore. 4 I presidenti delle corti possono conferire ai cancellieri compiti permanenti interni; è data loro segnatamente facoltà di designare fra i cancellieri un segretario presidenziale. |