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Art. 28 Trasferimenti e vacanze
(art. 18 LTF) 1 Domande per il trasferimento in un’altra corte sono da inoltrare alla Commissione amministrativa, che invita le corti interessate a determinarsi. 2 Prima della scadenza di un periodo di due anni, il trasferimento in un’altra corte è unicamente possibile in caso di una vacanza o per motivi gravi. 3 Nel caso di vacanze la Commissione amministrativa esamina se il posto divenuto vacante può essere occupato mediante un trasferimento interno. Essa comunica il risultato del suo esame alla Commissione giudiziaria. |
