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Art. 10 Obbligo di comunicare 5
1 Ogni membro del Tribunale comunica alla Commissione amministrativa, senza indugio e indipendentemente dalla fase della procedura, i possibili motivi di ricusazione secondo l’articolo 47 capoverso 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20086. 2 Il membro del Tribunale in questione si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013673). |