Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimentidel 13 luglio 1911 (Stato 1° gennaio 1997) |
Art. 57
b. Modificazioni Eventuali modificazioni alla graduatoria durante il termine per impugnarla, eventuali aggiunte complementari e delucidazioni potranno farsi solo mediante annotazione in margine, firmata da chi rappresenta l'amministrazione, e sono da pubblicare di nuovo. 1 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |