Regolamento
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Art. 1422
2. Conservazione a. Degli atti 1 I documenti possono essere distrutti dieci anni dopo la chiusura del fallimento. Possono pure essere distrutti, dieci anni dopo la loro chiusura, i libri di cassa coi documenti giustificativi, i mastri e i registri dei bilanci. 2 L’elenco dei fallimenti va conservato durante quarant’anni a contare dalla chiusura del fallimento. 22Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |