Regolamento
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Art. 32
h. Comunicazione ai creditori 1 Il provvedimento preso dall’ufficio circa gli oggetti non pignorabili sarà comunicato, mediante presentazione dell’inventario, ai creditori che interverranno alla prima adunanza. Da questo punto comincia a decorrere per i creditori il termine di ricorso all’autorità di vigilanza contro siffatto provvedimento. Decorso questo termine, i creditori non saranno più ammessi ad impugnarlo. 2 Quando non è possibile di prendere una decisione in merito avanti la prima assemblea, oppure quando il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell’inventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduatoria. In questi casi il termine per ricorrere contro l’inventario decorre dal giorno dell’avvenuto deposito. |