Regolamento
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Art. 50
cc. In caso di rivendicazioni tardive 1 Qualora si tratti di rivendicazioni fatte dopo la vendita, l’amministrazione del fallimento le notificherà, nei casi più importanti, ai creditori mediante pubblicazione ufficiale, o mediante circolare; in caso di bisogno, convocherà un’assemblea straordinaria dei creditori. 2 Il rivendicante deve pagare le spese cagionate da rivendicazioni tardive e può essere costretto a una conveniente anticipazione.63 63 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |