Regolamento
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Art. 54
f. Concorrenza fra diritti di pegno e diritti secondo gli art. 242 e 242a LEF e diritti sopra oggetti non pignorabili 1 Qualora vengano fatti valere dei diritti di pegno contrattuali sopra oggetti non pignorabili, e questi diritti siano riconosciuti nella procedura di contestazione della graduatoria, detti oggetti dovranno essere avocati alla massa e realizzati a favore dei creditori pignoratizi. Restando un’eccedenza, questa verrà attribuita al fallito. 2 Ove un bene rivendicato da un terzo venga dalla massa riconosciuto come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla procedura degli articoli 242 e 242a LEF, ma si avvertirà il notificante ch’egli deve far valere la sua pretesa contro il fallito all’infuori della procedura di fallimento.68 68 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |