Regolamento
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Art. 6
6. Gestione da parte del supplente 1 Se l’ufficiale di fallimento non può funzionare per causa di legale impedimento, trasmetterà senza indugio gli atti al suo supplente. Ove anche questi non possa funzionare, e debba per ciò essere nominato un supplente straordinario, l’ufficiale dei fallimenti inviterà la competente autorità cantonale a procedere a tale nomina. 2 I fallimenti liquidati dal supplente vengono sempre iscritti nell’elenco dei fallimenti tenuto dall’ufficio competente. Nella colonna «osservazioni» si accennerà al fatto che il fallimento fu liquidato dal supplente ordinario o straordinario, indicando la causa dell’impedimento dell’ufficiale. 3 Il supplente deve indicare la sua qualità di supplente in tutti gli atti per i quali occorre la sua firma. Dopo la liquidazione del fallimento, trasmetterà il processo verbale e gli atti all’ufficio competente. |