Regolamento
|
Art. 62
g. Crediti garantiti sopra beni situati all’estero Se i beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si trovano all’estero, e non è possibile di avocarli alla massa secondo il diritto applicabile nel caso concreto, il dividendo spettante al credito sarà trattenuto fino a che non sia avvenuta la realizzazione del pegno all’estero, e lo stesso verrà versato al creditore soltanto nella misura in cui il suo credito non sarà stato coperto col ricavo di tale realizzazione. Il dividendo da distribuire viene determinato in base al credito che non è stato coperto col ricavo della realizzazione.75 75Secondo per. introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |