Regolamento
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Art. 98
b. Prescrizioni speciali 1 Il deposito della graduatoria, delle condizioni d’incanto e dello stato di riparto col conto finale deve effettuarsi presso il competente ufficio dei fallimenti anche nel caso, in cui vien nominata una speciale amministrazione del fallimento. 103 2 I Cantoni possono stabilire che gli incanti debbano essere tenuti dall’ufficio di fallimento o da altro pubblico ufficio o col loro intervento. 104 3 Chiuso il fallimento, l’amministrazione trasmetterà il protocollo in un cogli atti all’ufficio dei fallimenti, perchè li conservi nel suo archivio. 4 …105 103Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2costituiscono il cpv. 1. 104Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2costituiscono il cpv. 1. 105Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |
