Regolamento del Tribunale federale
|
Art. 1 Competenza
1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale. 2 La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l’esercizio della vigilanza. 3 L’alta vigilanza del Parlamento resta riservata. |