Regolamento del Tribunale federale
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Art. 8 Comunicazioni all’autorità di alta vigilanza
1 Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta preliminare. 2 Se, in base a constatazioni nell’ambito dell’esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un’inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l’avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare. |