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Art. 22
Per garantire il pagamento di spese e ripetibili nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi considerati dalla Convenzione non si può imporre alcuna cauzione né alcun deposito, indipendentemente dalla loro denominazione.
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Art. 23
Nell’ambito della Convenzione non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità simile.
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Art. 24
Ogni istanza, comunicazione o altro documento sono spediti in lingua originale all’Autorità centrale dello Stato richiesto, corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato, ovvero, qualora la traduzione sia difficilmente eseguibile, di una traduzione in francese o inglese. Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può opporsi all’uso sia del francese sia dell’inglese in ogni istanza, comunicazione o altro documento rivolti alla propria Autorità centrale.
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Art. 25
I cittadini di uno Stato contraente e le persone che vi dimorano abitualmente hanno diritto, per quanto concerne l’applicazione della Convenzione, al patrocinio giudiziario e giuridico in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni di cui godrebbero se fossero essi stessi cittadini di quest’altro Stato e vi dimorassero abitualmente.
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Art. 26
Ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell’applicazione della Convenzione. L’Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione. Segnatamente, non possono pretendere dall’instante il pagamento delle spese processuali e ripetibili o, eventualmente, delle spese dovute alla partecipazione di un avvocato. Nondimeno possono chiedere il pagamento delle spese insorte o che potrebbero insorgere per le operazioni connesse con il ritorno del minore. Tuttavia, uno Stato contraente, avvalendosi della riserva di cui all’articolo 42, può dichiarare d’essere tenuto al pagamento delle spese di cui al capoverso precedente, dovute alla partecipazione di un avvocato o di un consulente giuridico, ovvero delle spese giudiziarie, solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di patrocinio giudiziario e giuridico. L’autorità giudiziaria o amministrativa, ordinando il ritorno del minore o statuendo sul diritto di visita nell’ambito della Convenzione, può, se del caso, accollare tutte le spese necessarie sostenute dall’instante o da altri in suo nome, segnatamente le spese di viaggio, di rappresentanza giudiziaria dell’attore e di ritorno del minore, come pure tutte le spese e gli esbordi sostenuti per localizzare il minore, alla persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l’esercizio del diritto di visita.
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Art. 27
Qualora l’inadempimento delle condizioni poste dalla Convenzione, ovvero l’infondatezza dell’istanza risultino manifesti, l’Autorità centrale non tenuta ad accettare l’istanza. In tal caso, essa informa immediatamente l’instante delle proprie ragioni o, all’occorrenza, l’Autorità centrale che le ha trasmesso l’istanza.
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Art. 28
L’Autorità centrale può esigere che l’istanza sia corredata di un’autorizzazione scritta che le conferisca la facoltà di agire per conto dell’instante, ovvero di designare un rappresentante legittimato ad agire in suo nome.
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Art. 29
La Convenzione non impedisce alla persona, all’istituzione o all’ente, che fa valere una violazione del diritto di custodia o di visita a’ sensi degli articoli 3 o 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati contraenti, in applicazione o no delle disposizioni della Convenzione.
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Art. 30
Ogni istanza sottoposta all’Autorità centrale o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione ad essa allegata o fornita da un’Autorità centrale, sono ricevibili innanzi ai tribunali o alle autorità amministrative degli Stati contraenti.
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Art. 31
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili in unità territoriali diverse: - a)
- qualsiasi riferimento alla dimora abituale in questo Stato concerne la dimora abituale in una unità territoriale di questo Stato;
- b)
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato della dimora abituale concerne la legge dell’unità territoriale in cui il minore ha la dimora abituale.
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Art. 32
Nel caso di uno Stato dotato, in materia di custodia di minori, di due o più ordinamenti giuridici applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne l’ordinamento giuridico designato dal diritto del medesimo.
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Art. 33
Uno Stato in cui diverse unità territoriali hanno norme giuridiche proprie in materia di custodia di minori non è tenuto ad applicare la Convenzione qualora non lo fosse uno Stato a ordinamento giuridico unitario.
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Art. 34
La presente Convenzione, nel suo campo di applicazione per materia, prevale sulla Convenzione del 5 ottobre 19611 riguardante la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, fra gli Stati Parti alle due Convenzioni. Peraltro, la presente Convenzione non impedisce di avvalersi di un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, come pure del diritto non convenzionato dello Stato richiesto, per ottenere il ritorno di un minore trasferito o trattenuto illecitamente, ovvero per disciplinare il diritto di visita.
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Art. 35
La Convenzione si applica fra gli Stati contraenti soltanto in caso di rapimento o di mancato ritorno illecito avvenuti dopo la sua entrata in vigore in questi Stati. Se una dichiarazione è stata fatta conformemente agli articoli 39 o 40, il riferimento, di cui al capoverso precedente, ad uno Stato contraente, indica la o le unità territoriali cui la Convenzione si applica.
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Art. 36
La Convenzione non impedisce affatto a due o più Stati contraenti, che volessero limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di convenire fra loro la deroga a quelle fra le sue disposizioni che possono implicare tali restrizioni.
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