Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina: |
Sezione 1: Collegio governativo |
Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale
1 L’ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione. 2 Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente e per il turno di parola in Consiglio federale.2 2 Correzione del 21 gen. 2014 (RU 2014 241). |
Art. 2 Ripartizione e preparazione dell’assunzione dei dipartimenti
(art. 35 LOGA) 1 Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l’elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti. 2 Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplenze. 3 Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento. |
Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale
(art. 18 LOGA) 1 Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione. 2 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere. |
Art. 4 Obbligo di ricusazione
(art. 20 LOGA) 1 Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresidente constatare la ricusazione. 2 Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata. 3 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente. 4 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale. |
Art. 5 Messa a verbale delle sedute
(art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA) 1 Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:
2 Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione:
3 Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva. 4 Gli allegati comprendono:
5 Il Consiglio federale può ordinare misure supplementari per la messa a verbale delle deliberazioni.3 3 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3277). |
Art. 6 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l’estero che rivestono un grande interesse nazionale. 2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all’estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti. 3 Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l’estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione. |
Art. 7 Documenti
1 I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione. 2 Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma documenti designati dal Consiglio federale. |
Art. 8 Accettazione di omaggi
1 Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi. 2 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi del capoverso 1. 3 Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione. 4 Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3. |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 12) |
Modifica di altri atti normativi |
…4 4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 4561. |