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Art. 32a Personale assicurato
1Gli impiegati dei datori di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e–i sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. 2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di diritto del personale dispongono delle competenze del datore di lavoro in virtù degli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBLICA.
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Art. 32b Datore di lavoro
1Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA per gli impiegati di cui all’articolo 32a; è fatto salvo il capoverso 2. 2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati. 3Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa.
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Art. 32c Affiliazione a PUBLICA
1L’affiliazione dei datori di lavoro a PUBLICA ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA è conclusa con un contratto di diritto pubblico. Il DFF firma il contratto a nome del Consiglio federale.2 2I regolamenti della previdenza costituiscono parte integrante del contratto d’affiliazione. 3La conclusione e la modifica del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico. I contratti di affiliazione di datori di lavoro che non siano il Consiglio federale devono inoltre essere approvati dal Consiglio federale perché siano validi. 4La modifica del contratto di affiliazione richiede l’approvazione del Consiglio federale se ha conseguenze finanziarie per il datore di lavoro, gli impiegati, gli aventi diritto alle rendite o la cassa di previdenza.3
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Art. 32d Casse di previdenza
1I datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Più datori di lavoro possono costituire con il consenso del Consiglio federale una cassa di previdenza comune. Il Consiglio federale può prescrivere l’affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.1 2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, che sottostanno alla presente legge senza deroghe previste da leggi speciali e senza disporre di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e dell’articolo 37 capoverso 3, costituiscono una cassa di previdenza comune con il datore di lavoro Consiglio federale (cassa di previdenza della Confederazione), nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano altrimenti. Con il consenso del Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all’articolo 32a capoverso 2.2 Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.3 2bisSe risulta opportuno per motivi di natura attuariale o di tecnica previdenziale, in particolare a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, il Consiglio federale può ordinare l’affiliazione a una cassa comune secondo il capoverso 1 o accogliere una richiesta di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione.4 3Le casse di previdenza stesse assumono i propri costi. Per le casse di previdenza comuni, PUBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro.
1 Per. introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255). 2 Frase introdotta all’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255). 3 Originario: secondo per. 4 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
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Art. 32e Organo paritetico
1Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati. 2Se più datori di lavoro costituiscono una cassa di previdenza comune, la rappresentanza dei datori di lavoro e degli impiegati nell’organo paritetico è proporzionale alla quota dei singoli datori di lavoro nel capitale di copertura totale della cassa di previdenza. 3Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza la designazione degli organi paritetici delle singole casse di previdenza. Può delegare questa competenza ai datori di lavoro che non appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione.
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Art. 32f Scioglimento di contratti d’affiliazione, uscita di unità amministrative e modifica dello statuto
1Se un datore di lavoro o un’unità amministrativa esce da PUBLICA o da una cassa di previdenza, oppure se modifica il proprio statuto giuridico, gli assicurati attivi e gli aventi diritto alle rendite che dipendono dal datore di lavoro o dall’unità amministrativa sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza. 2Gli aventi diritto alle rendite possono essere lasciati presso PUBLICA o presso la precedente cassa di previdenza se lo richiedono gli interessi della Confederazione allo scorporo o alla modifica dello statuto. 3Il datore di lavoro competente per gli assicurati attivi dopo lo scorporo o la modifica dello statuto è competente anche per il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli aventi diritto alle rendite lasciati nella cassa precedente. Egli compensa a PUBLICA l’eventuale svantaggio finanziario derivante da questi aventi diritto e non coperto dal patrimonio a disposizione. 4La Confederazione può assumere il finanziamento di questi obblighi se il Consiglio federale era il datore di lavoro precedente e nessuna legge prevede altrimenti.
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Art. 32g Finanziamento della previdenza
1I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all’assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l’11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell’età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d’interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro. 2I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l’organo paritetico della cassa di previdenza. 3I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l’età degli assicurati. 4Entro i limiti dell’articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 331 capoverso 3 CO2, i regolamenti della previdenza possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.3 5È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all’AVS inclusi i supplementi di cui all’articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni. 6Il salario coordinato è determinato tenendo conto del tasso d’occupazione della persona impiegata. L’importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all’AVS. 7Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell’importo di coordinamento.
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Art. 32h Riscossione dei contributi dei datori di lavoro
I datori di lavoro riscuotono i contributi dovuti a PUBLICA presso le loro unità amministrative sotto forma di un contributo indipendente dall’età delle persone impiegate calcolato sulla somma del guadagno assicurato. Questa disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all’articolo 32a capoverso 2.
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Art. 32i Previdenza per la vecchiaia
1L’obbligo contributivo per la previdenza per la vecchiaia nel sistema del primato dei contributi inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 21° anno d’età e dura sino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS1. 2I regolamenti della previdenza possono prevedere che dopo la fine dell’obbligo contributivo i contributi della previdenza per la vecchiaia sono costitutivi di rendita fino al compimento del 70° anno d’età. 3L’assicurato che cessa il rapporto di lavoro o riduce il grado di occupazione tra il compimento del 60° e del 70° anno d’età può esigere il versamento della corrispondente rendita di vecchiaia o rendita parziale. 4La prestazione regolamentare di vecchiaia risulta dai contributi versati e dai redditi patrimoniali. I tassi di conversione sono determinati secondo canoni attuariali. Il regolamento della previdenza disciplina la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale e alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS.
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Art. 32j Previdenza in caso d’invalidità e morte
1L’obbligo contributivo per i rischi di invalidità e morte inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età. 2Le prestazioni per l’invalidità sono versate quando l’assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all’articolo 23 LPP1 e quando cessa il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d’impiego oppure quando cessano le prestazioni assicurative sostitutive.2 2bisSe non vi è invalidità secondo il capoverso 2 e un esame medico effettuato dal servizio medico competente attesta che vi è soltanto invalidità professionale, PUBLICA può versare prestazioni d’invalidità, su richiesta del datore di lavoro, nel caso in cui i provvedimenti d’integrazione siano stati infruttuosi. Il datore di lavoro rimborsa a PUBLICA il capitale di copertura necessario.3 3Le prestazioni in caso d’invalidità e morte si basano sull’avere di vecchiaia che può essere acquisito fino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS4. Per la determinazione di tale avere i regolamenti della previdenza possono prevedere un interesse di proiezione.5
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Art. 32k Rendite transitorie
1Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS2. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. 2La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). 2 RS 831.10
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Art. 32l Adeguamento delle rendite al rincaro mediante i redditi patrimoniali di PUBLICA
1L’organo paritetico della cassa di previdenza decide l’entità dell’adeguamento delle rendite al rincaro in funzione del reddito patrimoniale disponibile a tale scopo. L’adeguamento al rincaro può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento. 2Nella cassa di previdenza della Confederazione la decisione dell’organo paritetico vale per tutti i datori di lavoro. Non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell’adeguamento ricevono le loro rendite da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa previdenziale che fa parte di PUBLICA. La decisione non incide nemmeno sugli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo per. della L del 20 dic. 20061 su PUBLICA) fintanto ch’essi non siano trasferiti nella Cassa di previdenza della Confederazione secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA.
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Art. 32m Adeguamento straordinario delle rendite al rincaro e versamento di assegni unici da parte dei datori di lavoro
1Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento delle rendite al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle rendite dei loro ex impiegati o il versamento di un assegno unico. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale. 2La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha conseguenze per: - a.
- gli ex impiegati che al momento dell’entrata in vigore di una misura di cui al capoverso 1 ricevono la loro rendita da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa di previdenza che fa parte di PUBLICA, o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell’articolo 32d capoversi 1 e 2; e
- b.
- gli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della L del 20 dic. 20062 su PUBLICA).
3I datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle misure di cui al capoverso 1.
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