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Art. 1 Principio
1 Il Tribunale federale dei brevetti preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e conteggia i disborsi. 2 Sono fatte salve le spese giudiziarie prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti secondo il regolamento del 28 settembre 20112 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti. |
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Art. 2 Assoggettamento alla tassa
1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale. 2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente. |
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Art. 3 Esenzione
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere esentate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità. 2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale dei brevetti. 3 Si può rinunciare a percepire la tassa per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro. |
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Art. 4 Calcolo delle tasse
1 Sono prelevate le seguenti tasse:
2 Alle prestazioni previste dalla legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 24 maggio 20064 sulla trasparenza. |
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Art. 6 Disborsi
Oltre alla tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
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Art. 10 Esigibilità e prescrizione
1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante decisione. 2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. 3 La pretesa d’incasso si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito. |
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Art. 11 Modalità di pagamento
1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene emessa una fattura. 2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di documenti è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere emessa agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri e ai consulenti in brevetti. |
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