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Art. 12 Assistenza e rispetto
I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.
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Art. 12a Cognome 14
1 Ciascun partner conserva il proprio cognome. 2 Al momento della registrazione dell’unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro. 14 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585).
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Art. 13 Mantenimento
1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell’unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)15.16 2 Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l’anno precedente l’istanza. 3 Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.
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Art. 14 Abitazione comune
1 Un partner non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. 2 Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.
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Art. 15 Rappresentanza dell’unione domestica
1Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa. 2Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se: - a.
- ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o
- b.
- l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro. 4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
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Art. 16 Obbligo d’informazione
1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. 2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. 3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
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Art. 17 Sospensione della vita comune
1 Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi. 2 Ad istanza di parte, il giudice: - a.
- stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell’altro;
- b.
- prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche.
3 Un partner può parimenti proporre l’istanza se l’altro rifiuta la convivenza senza valido motivo. 3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC17.18 4 In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.
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