Ai fini della commisurazione dei contributi federali al finanziamento dei progetti dei Cantoni secondo l’articolo 47c, fanno stato le seguenti percentuali; tali percentuali indicano la quota delle spese computabili secondo gli articoli 47d e 48: 1. Primo rilevamento: - a.
- per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b.
- per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 30 per cento;
- c.
- per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 45 per cento.
2. Nuovo rilevamento Se viene sostituita una misurazione effettuata secondo le norme in vigore prima del 10 giugno 1919, si applicano i valori secondo il numero 1. 3. Rinnovamento: - a.
- per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;
- b.
- per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
- c.
- per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
- d.
- per le migliorie integrali e ricomposizioni particellari di terreni in agricoltura e selvicoltura, se la Confederazione non versa indennizzi sulla base di altre basi legali e a condizione che questi costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.
4. Terminazione Terminazione dei confini sovrani e di proprietà delle aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), a condizione che il Cantone si faccia carico di una quota adeguata dei costi: 25 per cento. 5. Misure in seguito a eventi naturali: Per le misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali o a spostamenti permanenti del terreno e che sono equivalenti a un primo rilevamento, si applicano le quote per il primo rilevamento e la terminazione. 6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica: - a.
- per particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante, a condizione che il Cantone dimostri che il finanziamento è assicurato: 60 per cento;
- b.
- dei costi di tenuta a giorno periodica che non sono a carico di chi li ha cagionati e il cui finanziamento è garantito in modo dimostrabile secondo le informazioni del Cantone, per periodo secondo l’articolo 24 capoverso 3: 60 per cento.
7. Progetti pilota Progetti pilota innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e per testare nuove tecnologie: 50–90 per cento, commisurato al contenuto innovativo e all’interesse della Confederazione.
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