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Art. 34 Principi che reggono l’interrogatorio
1 Chi è interrogato in una lingua che non comprende e parla perfettamente ha diritto all’assistenza di un interprete competente e alle traduzioni necessarie per rispettare l’equità. 2 L’interrogato può rifiutarsi di deporre se: - a.
- deponendo testimonierebbe contro sé stesso o contro una delle persone menzionate nel Regolamento di procedura e di prova della Corte oppure confesserebbe la propria colpevolezza; o
- b.
- il suo rifiuto è inteso a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali in relazione con la sicurezza nazionale secondo l’articolo 72 dello Statuto28.
3 Prima dell’interrogatorio la persona interrogata deve essere informata dei suoi diritti secondo il capoverso 2. 4 Se la persona interrogata invoca uno dei motivi elencati nel capoverso 2, l’Ufficio centrale decide circa l’ammissibilità dell’interrogatorio.
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Art. 35 Interrogatorio di indiziati
1 Se sussistono sospetti fondati che una persona abbia commesso un crimine di competenza della Corte, tale persona ha, oltre a quelli sanciti nell’articolo 34, i diritti seguenti: - a.
- il diritto di essere informata, prima dell’interrogatorio, che è sospettata di aver commesso un crimine di competenza della Corte;
- b.
- il diritto di tacere senza che il suo silenzio costituisca un elemento per determinarne la colpevolezza o l’innocenza;
- c.
- il diritto di essere assistita da un patrocinatore di sua scelta o, se ne è sprovvista, da un patrocinatore d’ufficio designato dall’Ufficio centrale e di beneficiare, se del caso, del gratuito patrocinio;
- d.
- il diritto di essere interrogata in presenza del suo patrocinatore, sempreché non abbia rinunciato volontariamente al diritto di essere assistita.
2 Prima dell’interrogatorio, la persona deve essere informata dei suoi diritti secondo il capoverso 1.
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Art. 36 Notificazione di atti di procedura
La Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e altri atti di procedura o documenti.
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Art. 37 Citazione a comparire
1 Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte in qualità di testimone o di perito deve essere allegata una copia della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l’autoincriminazione. Tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest’ultima comprende. 2 Il destinatario di una citazione a comparire non è tenuto a ottemperarvi. L’Ufficio centrale chiede alla Corte di garantire per scritto che sarà accordato un salvacondotto ai testimoni o ai periti che hanno presentato una domanda in tal senso.
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Art. 38 Atti d’inchiesta in territorio svizzero
1 Se il Procuratore ne fa richiesta, l’Ufficio centrale può autorizzarlo a compiere in territorio svizzero atti d’inchiesta ai sensi dell’articolo 99 paragrafo 4 dello Statuto29. 2 L’Ufficio centrale ne informa le autorità cui competerebbero tali atti in virtù del diritto svizzero.
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Art. 39 Trasferimento temporaneo di carcerati
1 Se vi acconsente con piena cognizione di causa, una persona non incolpata incarcerata in Svizzera può essere trasferita temporaneamente alla Corte a scopo di identificazione, audizione o confronto o per altri atti d’inchiesta. 2 La Corte deve accordare un salvacondotto alla persona trasferita, mantenerla in carcere e garantire che sarà ricondotta in Svizzera non appena raggiunto lo scopo del trasferimento.
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Art. 40 Consegna di mezzi di prova
1 Se la Corte ne fa richiesta, gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova nonché gli atti e le decisioni sono messi a sua disposizione. 2 Se terzi che hanno acquisito diritti in buona fede, autorità o danneggiati che dimorano abitualmente in Svizzera fanno valere diritti su oggetti, documenti o beni di cui al capoverso 1, questi ultimi sono consegnati soltanto se la Corte ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. 3 La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera e nella misura in cui la Corte vi acconsenta previa consultazione.
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Art. 41 Consegna a scopo di confisca, di devoluzione al Fondo per le vittime o di restituzione
1 Su richiesta della Corte, gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono esserle in ogni momento consegnati a scopo di confisca, di devoluzione al Fondo per le vittime (art. 79 dello Statuto30) o di restituzione. 2 Gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 comprendono: - a.
- gli strumenti con cui è stato commesso un reato;
- b.
- il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
- c.
- i doni e altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore del reato e il valore di rimpiazzo.
3 Gli oggetti e i beni rimangono sotto sequestro sino al momento in cui sono consegnati alla Corte o sino a quando quest’ultima comunica all’Ufficio centrale di rinunciare alla consegna. 4 Possono essere trattenuti in Svizzera se: - a.
- il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
- b.
- un’autorità fa valere diritti su di essi;
- c.
- una persona estranea al reato rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su di essi in Svizzera o, sempreché dimori abitualmente in Svizzera, all’estero; o
- d.
- sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5 Se una persona fa valere pretese secondo il capoverso 4, la consegna degli oggetti o dei beni alla Corte è rinviata sino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati alla persona soltanto se: - a.
- la Corte vi acconsente;
- b.
- nel caso di cui al capoverso 4 lettera b, l’autorità vi acconsente; o
- c.
- la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità svizzera.
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