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Art. 1 Compiti federali
Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:
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Art. 2 Unità amministrative competenti
1 Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale. 2 Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese. |
Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
1 Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. 2 L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. 3 L’Ufficio federale riscuote emolumenti per queste prestazioni. Gli emolumenti possono essere graduati in funzione del genere di utilizzazione. Nel calcolo degli emolumenti si devono tenere adeguatamente in considerazione l’utilità generale delle informazioni meteorologiche e climatologiche nonché i bisogni dei Cantoni e della scienza. |
Art. 4 Prestazioni supplementari
1 L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. 2 L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. 3 L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base. |
Art. 5 Collaborazione e partecipazioni
1 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa. 2 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche. |
Art. 5a Contributi per la partecipazione a programmi internazionali 3
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale. 2 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura. 3 In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni. 3 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 48814882, FF 2005 4837). |
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
4 [CS 4276; RU 1957283art. 3] 5 [CS 4278] |
Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 20006 6 DCF del 23 feb. 2000. |