Sezione 1: Contributo per la formazione |
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Art. 1 Condizioni
1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.2 2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). |
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Art. 2 Importo del contributo per la formazione 3
1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:
2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1. 3 Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1. 4 All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5. 5 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). |
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Art. 3 Durata ed eccezioni
1 Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM. 2 Si deroga a tale principio nel caso di:
3 Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi. 4 I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono. |
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Art. 4 Formazioni e formazioni continue
1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:
2 Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). |
Sezione 2: Competenza e procedura |
Art. 6 Domanda di pagamento
1 Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:
2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:
3 Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte.6 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). 6 Correzione del 10 nov. 2022 (RU 2022 664). |
Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto
1 L’importo approvato del contributo per la formazione viene versato all’avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato. 2 Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all’ammontare dell’importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile. 3 Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza. |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020 7
Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). |