(art. 30, 33, 35 e 36 LFC)
1 Il credito a preventivo autorizza l’unità amministrativa, per l’obiettivo indicato e sino a concorrenza dell’importo stanziato, durante l’anno del preventivo a effettuare uscite e a sostenere spese che non incidono sul finanziamento.25
2 Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo.
3 Il creditocollettivo è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l’esecuzione di una molteplicità di impegni, per l’acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l’agevolazione della gestione creditizia.26
4 Con la cessionedi credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative.27
5 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.
6 Il sorpasso di credito è l’utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell’importo stanziato dall’Assemblea federale.
7 Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all’anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall’Assemblea federale e non completamente utilizzati.28
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
28 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).