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Art. 88 Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- costruisce o fornisce elementi difettosi di un impianto nucleare, essenziali per la sicurezza interna o esterna;
- b.
- danneggia, elimina, rende inservibile, aziona in modo contrario alle prescrizioni, mette fuori esercizio, non installa o non rende pronto all’esercizio un dispositivo di un impianto nucleare, essenziale per la sicurezza interna ed esterna;
- c.
- omette di prendere provvedimenti di protezione essenziali per la sicurezza interna ed esterna allorquando manipola materiali nucleari o scorie radioattive,
è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi. 2 Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con la reclusione. Con la reclusione può essere cumulata la multa fino a 500 000 franchi. 3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa fino a 100 000 franchi.
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Art. 89 Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- senza disporre della corrispondente licenza, manipola beni nucleari o scorie radioattive o non rispetta le condizioni o gli oneri stabiliti in una licenza;
- b.
- fornisce in una domanda indicazioni errate o incomplete, essenziali per il rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, o utilizza una domanda di questo tipo redatta da un terzo;
- c.45
- non notifica o non notifica correttamente beni nucleari o scorie radioattive per l’importazione, l’esportazione o il transito;
- d.
- fornisce, cede, procura per intermediazione o per mezzo di un terzo beni nucleari o scorie radioattive a un acquirente finale o a un luogo di destinazione diversi da quelli nominati nella licenza;
- e.
- fa pervenire beni nucleari o scorie radioattive a una persona di cui sa o deve presumere che intende trasmetterli direttamente o indirettamente a un acquirente finale al quale la trasmissione sarebbe preclusa;
- f.
- partecipa al disbrigo finanziario di un affare illegale relativo a beni nucleari o scorie radioattive o fa da intermediario per il finanziamento,
è punito con la detenzione o con la multa fino a 1 milione di franchi. 2 In casi gravi la pena è della reclusione fino a dieci anni. Con la reclusione può essere cumulata la multa fino a 5 milioni di franchi. 3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi. 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071411; FF 2004485).
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Art. 90 Inosservanza degli obblighi di autorizzazione o licenza per impianti nucleari
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- costruisce o gestisce senza licenza un impianto nucleare;
- b.
- non rispetta gli obblighi derivanti dall’autorizzazione di massima di un impianto nucleare (art. 22 e 38), gli obblighi di disattivazione (art. 26) o l’obbligo di smaltimento delle scorie radioattive e di chiusura di un deposito in strati geologici profondi (art. 31 e 39 cpv. 1 e 2);
- c.
- senza licenza esegue operazioni con le quali viene toccata l’area di protezione di un deposito in strati geologici profondi;
- d.
- effettua un’operazione senza disporre del relativo nullaosta,
è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi. 3 Chiunque intenzionalmente o per negligenza effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un’ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 100 000 franchi.
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Art. 91 Violazione del segreto
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- indaga su fatti o provvedimenti segreti che servono alla protezione di impianti nucleari, di materiali nucleari o di scorie radioattive contro effetti dovuti a terzi o contro eventi bellici, per comunicarli o renderli accessibili a persone non autorizzate o per utilizzare egli stesso in modo non autorizzato le conoscenze così acquisite;
- b.
- comunica o rende accessibili tali fatti o provvedimenti a persone non autorizzate,
è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.
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Art. 92 Abbandono del possesso
1 Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.
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Art. 93 Contravvenzioni
1 Chiunque intenzionalmente: - a.
- rifiuta di fornire le informazioni, di produrre i documenti, di permettere l’accesso ai locali commerciali e la visione di documenti secondo l’articolo 73 o in tal ambito fornisce indicazioni errate;
- b.
- non adempie un obbligo di notifica, un obbligo di controllo e di tenere la contabilità o un obbligo di documentazione secondo la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione;
- c.
- contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o contravviene a una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
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Art. 94 Infrazioni commesse nell’azienda
Alle infrazioni secondo la presente legge è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197446 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 95 Reato commesso all’estero, partecipazione a un reato commesso all’estero
1 Lo Svizzero che commette all’estero un crimine o un delitto secondo gli articoli 89 e 91 è punibile anche se il fatto non è considerato reato nel luogo in cui è stato commesso. 2 Se il complice di un reato commesso all’estero ha agito in Svizzera, per la complicità si applica il diritto penale svizzero, per quanto il reato principale sia punibile in Svizzera, indipendentemente dal diritto dello Stato in cui il reato principale è stato commesso.
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Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni
Il procedimento penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d’interruzione, il termine di prescrizione non può essere prolungato di oltre la metà.
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Art. 97 Confisca di oggetti 47
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200448 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 47 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). 48 RS 312.4
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Art. 98 Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti 49
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200450 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 49 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36c della L sull’energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 20043503; FF 2002389). 50 RS 312.4
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Art. 99 Rapporto con il Codice penale
Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 58 e 59 del Codice penale51.
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Art. 100 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88–92 sottostanno alla giurisdizione penale federale. 2 Le contravvenzioni di cui all’articolo 93 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197452 sul diritto penale amministrativo. 3 Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.
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