1 Sul mandato di allestimento del profilo del DNA figurano il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo, il luogo d’origine o la cittadinanza delle persone interessate.
2 In occasione del prelievo del campione, la persona interessata certifica la propria identità per mezzo di un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia. Tale documento deve essere fotocopiato. I laboratori possono rinunciare alla produzione di un documento di legittimazione ufficiale di un neonato o di un bambino in tenera età.
3 In occasione del prelievo del campione, la persona interessata è fotografata. La fotografia è firmata da quest’ultima o dal suo rappresentante legale.
4 L’esame dell’identità va documentato e il relativo documento è allegato alla perizia giusta l’articolo 16.
5 Se il prelievo del campione è effettuato da un medico incaricato da un laboratorio, quest’ultimo è responsabile dell’accurata istruzione del medico sull’esame dell’identità, sul prelievo e sulla conservazione del campione.