Ordinanzasulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
Oggetto (1 - 1)
Tassa (2 - 8)
Condizioni per le indennità (9 - 11)
Costi computabili (12 - 13)
Procedura (14 - 16)
Esecuzione (17 - 18)
Disposizioni finali (19 - 21)
Capitolo 2: Tassa |
Art. 2 Obbligo di pagare la tassa
1 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. 2 Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata. 3 ...3 3 Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |
Art. 3 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
2 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:
3 ...5 4 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). 5 Abrogato dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |
Art. 5 Dichiarazione della tassa
1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente. 2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone. 3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale. 4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni. 5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta. |
Art. 6 Tassazione 6
1 L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione. 2 Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro il ricavato della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa.7 3 L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, dei dati forniti dal Cantone e di dati empirici.8 6 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). 7 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). 8 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |
Art. 6a Termine di pagamento 9
1 Il termine di pagamento è di 30 giorni. 2 In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno. 9 Introdotto dal n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |
Art. 8 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. 2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto. |
Capitolo 3: Indennità |
Sezione 2: Costi computabili |
Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati
1 Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
2 Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti:
10 RS 814.680 |
Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati
Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
11 RS 814.680 |
Sezione 3: Procedura |
Art. 14 Consultazione dell’UFAM
1 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento. 2 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3. |
Art. 15 Richiesta d’indennità
Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:
|
Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità
1 Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare. 2 Esso decide il versamento delle indennità se:
3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può concedere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi. 12 RS 616.1 13 RS 814.680 |
Capitolo 4: Esecuzione |
Art. 17 Competenze
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate. 2 Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa. 3 I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere. |
Art. 1814
14 Abrogato dal n. I 7.3dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |
Capitolo 5: Disposizioni finali |
Art. 20 Disposizione transitoria 15
L’aliquota della tassa di cui all’articolo 3 capoverso 1 si applica dal 1° gennaio 2017. Fino a questa data l’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
15 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |
Allegato |
(art. 19) |
Abrogazione e modifica del diritto vigente |
I L’ordinanza del 5 aprile 200016 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata. II Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue: …17 16 [RU 20001398, 2007 4525n. II. 6] 17 La mod. può essere consultata alla RU 2008 4771. |