(art. 29 cpv. 3 LL)
1 È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi.
1bis I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa.3
2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)4 stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.
4 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19965 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.6
5 L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni, necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità, dev’essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFPr7. Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale sente l’ispettorato cantonale del lavoro.8
6 La SECO può accordare autorizzazioni nei singoli casi (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste nel capoverso 4, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.9
3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 1841).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 RS 822.116
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).
7 RS 412.10
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2241).