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Art. 177 Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. 2 Puòdelegare lʼemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell’omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dellʼinterno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati.254 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759).
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Art. 177a Accordi internazionali 255
1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. 2 L’UFAG può, d’intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all’agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare: - a.
- il riconoscimento di centri d’esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d’omologazione in ambito agricolo;
- b.
- il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell’ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;
- c.
- la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione dei vegetali, nonché l’omologazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione;
- d.
- le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;
- e.
- il riconoscimento di denominazioni d’origine in ambito agricolo;
- f.
- i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l’applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;
- g.
- i progetti nell’ambito della ricerca agraria internazionale.
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Art. 177b Prestazioni commerciali 256
1 L’UFAG, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: - a.
- sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b.
- non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
- c.
- non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DEFR può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
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Art. 178 Cantoni
1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. 2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR. 3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la vigilanza. 4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente. 5 Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.257
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Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni. 2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.
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Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte
1 Nell’esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni. 2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall’autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest’ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale. 3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l’autorizzazione del DEFR.
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Art. 181 Controllo
1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.258 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d’informazioni tra gli organi di controllo competenti.259 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. 3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni. 4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per: - a.
- i controlli fitosanitari;
- b.
- i controlli di sementi e di materiale vegetale;
- c.
- le analisi di controllo;
- d.
- i controlli degli alimenti per animali.260
5 Può prevedere che all’atto dell’importazione l’importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali.261 6 Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale.262
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Art. 182 Perseguimento di infrazioni 263
1 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della legge del 9 ottobre 1992264 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005265 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.266 2 Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l’accertamento di infrazioni in materia di: - a.
- designazioni protette di prodotti agricoli;
- b.
- importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli;
- c.
- dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.
263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 264 [RU 1995 1469, 1996 1725all. n. 3, 1998 3033all. n. 5, 2001 2790all. n. 5, 2002 775, 2003 4803all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227n. I 2.8, 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0). 265 RS 631.0 266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
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Art. 183 Obbligo di informare 267
Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni
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Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità 268
L’UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.
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Art. 185 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione 269
1 Al fine di disporre delle basi necessarie all’esecuzione della legge e al controllo dell’efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende: - a.
- per l’esecuzione di provvedimenti di politica agricola;
- b.
- per la valutazione della situazione economica dell’agricoltura;
- c.
- per l’osservazione della situazione di mercato;
- d.
- quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell’agricoltura sulle basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.
1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.270 1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.271 2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. 3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine. 4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati. 5 e 6 ...272
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Art. 186 Commissione consultiva
Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell’applicazione della presente legge.
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