Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina: 2 RS 910.1 3 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). |
Allegato 1 18
18 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4491). Aggiornato dall’all. dell’O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4279), dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615), dall’all. dell’O dell’11 nov. 2021 (RU 2020 5759), dal n. II dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 675) e dall’all. n. 3 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |
(art. 4 cpv. 1) |
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Art. 1 Campo d’applicazione 4
1La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall’UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.6 2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675). |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 7
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti. 2 Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315). |
Art. 39
9 Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675). |
Art. 3a Rinuncia alla riscossione di tasse 10
Non sono riscosse tasse per:
10 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491). 11 Introdotta dall’all. dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279). |
Art. 4 Calcolo della tassa 12
1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. 1bis Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.14 2 Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. 4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315). 13 RS 916.20 14 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491). |
Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni 16
Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315). |
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 18 ottobre 200017 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata. 17 [RU 20002698, 2001 1191art. 51 n. 5, 2003 152n. II 5319, 2005 3035art. 69 n. 1] |
Tasse per prestazioni e decisioni |
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19 RS 910.18 20 RS 912.1 21 [RU 1999 609, 2002 1381. RU 2019 699art. 6]. Vedi ora l’O del 1° feb. 2019 (RS 916.145.211). 22 RS 916.151 23 RS 916.151.1 24 RS 916.171 25 RS 916.307 |
Allegato 2 27
27 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Aggiornato dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5853). |
(art. 4 cpv. 1 e 5a) |
Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni: |
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Allegato 3 29
29 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). |
(art. 4 cpv. 1bis) |
Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV)30
30 RS 916.20 |
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