(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)28
1 Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.
2 Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.29
3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE (eccettuata la Croazia) e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.30
3bis Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini della Croazia vale ’in tutte le zone di frontiera31 della Svizzera. In via eccezionale può essere autorizzata un’attività temporanea fuori della zona di frontiera.32
4 I cittadini dell’UE (eccettuata la Croazia) e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.33
27 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 20141099).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).
31 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).
33 Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).