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Art. 25a
…1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503). Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
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Art. 26 Fase preparatoria
1Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure. 2Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente. 3La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno. 4Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino. 5La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
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Art. 26a Accertamento medico
1I richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo secondo l’articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36 capoverso 1. 2Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l’esame medico. L’articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. 3I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d’asilo e d’allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia.
1 Originario art. 26bis. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del testo.
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Art. 26b Procedura Dublino
La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.
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Art. 26c Procedura celere
Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l’audizione sui motivi d’asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.
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Art. 26d Procedura ampliata
Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l’articolo 27.
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Art. 27 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni
1I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti. 1bisNella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.2 2Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione. 3La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione).3 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia. 4Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). 2 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). 3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). 4 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
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Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
1La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. 2Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
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Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo
1La SEM procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo; l’audizione si svolge nei centri della Confederazione. 1bisSe necessario, la SEM fa capo a un interprete. 2Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo. 3L’audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
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Art. 29a Collaborazione all’accertamento dei fatti
Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d’origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
D’intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità cantonali preparino decisioni sotto la direzione della SEM e a sua destinazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 31a Decisioni della SEM
1Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente: - a.
- può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
- b.
- può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;
- c.
- può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
- d.
- può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
- e.
- può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
- f.2
- può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 31b.
2Il capoverso 1 lettere c–e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1. 3La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. 4Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.3
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Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino
1Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE2, se: - a.
- lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente; e
- b.
- verosimilmente l’allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.
2Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento e prende gli accordi del caso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). 2 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
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Art. 35a Ripresa della procedura d’asilo nell’ambito della procedura Dublino
Se in virtù del regolamento (UE) n. 604/20132 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.
1 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005 (RU 2006 4745; FF 2002 6087). Nuovo testo giusta l’all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411). 2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 22 cpv. 1ter.
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Art. 36 Procedura prima delle decisioni
1In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente: - a.
- inganna le autorità sulla propria identità e l’inganno è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
- b.
- basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati;
- c.
- si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo obbligo di collaborare.
2Negli altri casi ha luogo un’audizione secondo l’articolo 29.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 37 Termini procedurali di prima istanza
1Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/20132. 2Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria. 3Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni. 4Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria. 5Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. 6Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)3 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)4.
1 Nuovo testo giusta i n. I e IV 2 per i cpv. 4 e 6 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). 2 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. 3 RS 311.0 4 RS 321.0
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Art. 37a Motivazione
La decisione di non entrata nel merito è motivata sommariamente.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 37b Strategia della SEM per il trattamento delle domande
La SEM stabilisce in una strategia quali domande d’asilo sono trattate prioritariamente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 39 Concessione della protezione provvisoria
Se dalle informazioni raccolte nel centro della Confederazione o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all’articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
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Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti
1Se in base all’audizione sui motivi d’asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si oppone all’allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti. 2La decisione dev’essere motivata almeno sommariamente.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
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Art. 41a Coordinamento con la procedura d’estradizione
Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 19812 sull’assistenza in materia penale, la SEM decide sulla domanda d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). 2 RS 351.1
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