L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;2 decreta: 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |
Sezione 1: Organizzazione e compiti |
Art. 1 Organizzazione
1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica. 2 L’IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria. 3 L’IPI è gestito in base a principi economico-aziendali. 4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 2 Compiti
1 L’IPI adempie i seguenti compiti:
2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.6 3 L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere. 3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.7 4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione. 5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432). 6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). 7 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |
Sezione 2: Organi e personale |
Art. 3 Organi
1 Gli organi dell’IPI sono:
2 Essi vengono designati dal Consiglio federale. 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.8 8 Intrototto dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). |
Art. 4 Consiglio d’Istituto
1 Il Consiglio d’Istituto si compone del presidente e di otto altri membri. 2 Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’IPI. 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.9 4 Determina la composizione della direzione. 5 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.11 9 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). 10 RS 172.220.1 11 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 66886705). |
Art. 5 Direttore
1 Nell’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l’articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale. 2 Il direttore, a capo della direzione, fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto annuale sull’attività dell’IPI. |
Art. 7 Gestione
1 La direzione è responsabile della gestione dell’IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d’Istituto. 2 Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo. |
Art. 8 Personale
1 L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. 2 Nell’assunzione del personale l’IPI gode di ampie competenze. 3 Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d’Istituto. L’articolo 6acapoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale si applica per analogia.13 12 RS 172.220.1 13 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 66886705). |
Sezione 3: Vigilanza |
Sezione 4: Pianificazione e finanziamento |
Art. 11 Tesoreria
1 L’IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione. 2 La Confederazione accorda all’IPI prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità. 3 L’IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato. |
Art. 12 Mezzi d’esercizio 14
I mezzi d’esercizio dell’IPI sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi. 14 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). |
Art. 13 Tasse per attività in virtù della sovranità
1 L’IPI riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell’ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all’edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione nonché alle pubblicazioni prescritte legalmente. 2 …15 3 Il regolamento delle tasse dell’IPI sottostà all’approvazione del Consiglio federale. 15 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). |
Art. 1516
16 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659). |
Art. 17 Esenzione fiscale
1 L’IPI gode dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale. 2 È salvo il diritto federale in materia di:
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Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore 17
17 Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 34373453; FF 2007 5575). |
Art. 1818
18 Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 34373453; FF 2007 5575). |
Art. 19 …19
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore:20 1° gennaio 1996 19 Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 34373453; FF 2007 5575). 20DCF del 25 ott. 1995. |
Appendice |
Modificazione di altri atti legislativi |
…21 21 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 5050. |