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Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni |
Art. 1
A. Campo d'applicazione I. Principio 1La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. 2Sono autorità nel senso del capoverso 1:
3Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.67 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). |
Art. 2
II. Eccezioni 1. Applicabilità parziale 1Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. 2Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. 3Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione. 4La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.2 1 RS 173.32 |
Art. 3
2. Inapplicabilità Non sono regolate dalla presente legge:
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). |
Art. 5
B. Definizioni I. Decisioni 1Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
2Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).1 3Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Capo secondo: Regole generali di procedura |
Art. 9
III. Contestazioni 1L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti. 2L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. 3I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.1 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 10
B. Ricusazione 1Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
2Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. 1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 11
C. Rappresentanza e patrocinio I. In generale1 1In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.2 2L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 11a
II. Rappresentanza obbligatoria 1Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti. 2Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti. 3Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale. 1 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 11b
III. Recapito 1Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.2 2Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 13
II. Cooperazione delle parti 1Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1bisL'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati.2 2L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. 1 RS 935.61 |
Art. 14
III. Audizione di testimoni 1. Competenza 1Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:
2Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-g affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.7 3Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. 1 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. |
Art. 16
3. Diritto di non testimoniare 1Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale. 1bisIl mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33b.2 2Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi. 1 RS 273 |
Art. 17
4. Altri obblighi dei testimoni Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso. È fatto salvo l'articolo 51a della legge del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale.2 1 RS 273 |
Art. 18
5. Diritti delle parti 1Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. 2Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio. 3Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28. |
Art. 19
IV. Disposizioni completive Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 19471; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
Art. 20
E. Termini I. Computo 1Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. 2bisUna notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.1 3Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.2 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 21
II. Osservanza 1. In generale1 1Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero2 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 1bisGli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale3 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.4 2Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato. 3Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.5 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 21a
2. In caso di trasmissione per via elettronica 1Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica. 2La parte o il suo rappresentante deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. 3Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione. 4Il Consiglio federale disciplina:
1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). |
Art. 22a
IIIa. Sospensione dei termini 1I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
2Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.3 1 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 24
V. Restituzione per inosservanza 1Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.1 2Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.2 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 25
F. Procedura d'accertamento 1L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. 2La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. 3Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
Art. 25a
Fbis. Decisione circa atti materiali 1Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
2L'autorità pronuncia mediante decisione formale. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 26
G. Esame degli atti I. Principio 1Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1bisSe la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.1 2L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 27
II. Eccezioni 1L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
2Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. 3A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. |
Art. 28
III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
Art. 30
II. Audizione preliminare 1. In generale1 1L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. 2Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 30a
2. Procedura speciale 1Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito. 2Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni. 3Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili. 1 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 33
V. Offerta di prove 1L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. 2Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
Art. 33a
Hbis. Lingua del procedimento 1Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. 2Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 33b
Hter. Accordo amichevole e mediazione 1D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese. 2Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata. 3Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità. 4L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49. 5Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino. 6Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 34
J. Notificazione I. Per scritto 1. Principio 1L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bisPrevio assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 20161 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
2L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.3 1 RS 943.03 |
Art. 35
2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico 1Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. 2L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. 3L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
Art. 36
II. Pubblicazione ufficiale L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:1
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 37
III. … 1 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 39
K. Esecuzione I. Condizioni L'autorità può eseguire la sua decisione se:
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Art. 40
II. Mezzi coattivi 1. Esecuzione per debiti Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |
Art. 41
2. Altri mezzi coattivi 1Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:
2Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d. 3Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio. |
Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale |
Art. 44
A. Principio1 La decisione soggiace a ricorso. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 45
B. Ricorso contro le decisioni incidentali I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione 1È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 46
II. Altre decisioni incidentali 1Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
2Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 46a
Bbis. Denegata e ritardata giustizia Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. 1 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 47
C. Autorità di ricorso 1Sono autorità di ricorso:
2Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.5 4Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 47a
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RU 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). |
Art. 48
D. Diritto di ricorrere 1Ha diritto di ricorrere chi:
2Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 49
E. Motivi di ricorso Il ricorrente può far valere:
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Art. 50
F. Termine di ricorso 1Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 2Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 51
G. Atto di ricorso I. … 1 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 52
II. Contenuto e forma 1L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 2Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. 3Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
Art. 53
III. Complemento dei motivi Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile. |
Art. 55
II. Provvedimenti d'urgenza 1. Effetto sospensivo 1Il ricorso ha effetto sospensivo. 2Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.1 3L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.2 4Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. 5Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.3 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 56
2. Altri provvedimenti Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 57
III. Scambio di scritti 1Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.1 2Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 58
IV. Nuova decisione 1L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. 2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. 3Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
Art. 59
V. Astensione obbligatoria L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso. |
Art. 60
VI. Provvedimenti disciplinari 1L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa. 2In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi. 3Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 61
J. Decisione del ricorso I. Contenuto e forma 1L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. 2La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. 3Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
Art. 62
II. Modificazione della decisione impugnata 1L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. 2Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. 3L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. 4L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
Art. 63
III. Spese processuali 1L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. 2Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. 3Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. 4L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.1 4bisLa tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
5Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.3 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 20105 sull'organizzazione delle autorità penali.6 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 64
IV. Spese ripetibili 1L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. 2Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. 3Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. 4L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. 5Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.1 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali.4 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 65
V. Patrocinio gratuito 1Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.1 2Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.2 3L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. 4La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. 5Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.3 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 20105 sull'organizzazione delle autorità penali.6 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 66
K. Revisione I. Motivi 1L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto. 2Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
3I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 67
II. Domanda 1La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso.1 1bisNel caso dell'articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo l'articolo 44 CEDU2 è divenuta definitiva.3 2Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capoverso 1. 3Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 69
L. Interpretazione 1L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi. 2Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso. 3L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi. |
Art. 70
M. Ricorsi speciali I. … 1 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Capo quarto: Autorità speciali |
Art. 71a a 71d
A. … 1 Introdotti dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogati dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 72
B. Consiglio federale I. Come autorità di ricorso 1. Ammissibilità del ricorso a. Materia Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:
1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 73
b. Autorità inferiori Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 74
c. Sussidiarietà Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 75
2. Istruzione del ricorso1 1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. 2Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento. 3Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 76
3. Astensione2 1Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale. 2Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale del 19 settembre 19783 sull'organizzazione dell'amministrazione. 3Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). |
Art. 77
4. Disposizioni completive di procedura1 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |
Art. 78
II. Come giurisdizione unica o di prima istanza1 1Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione. 2Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale. 3Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |
Art. 79
C. Assemblea federale1 1Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.2 2Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 3Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |
Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie |
Art. 80
A. Abrogazione e adattamento di disposizioni All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1 [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a] |
Art. 81
B. Disposizione transitoria La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori. |
Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994 |
Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 |
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