1 Il personale ha diritto a due viaggi di vacanza pagati ogni 12 mesi di impiego all’estero. Il primo viaggio può essere effettuato dopo tre mesi completi d’impiego.
2 Per impieghi che non implicano condizioni di vita e di lavoro particolarmente difficili, il servizio competente può ridurre il diritto di cui al capoverso 1 a un solo viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero.
3 Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.
4 Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:
- a.
- per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domicilio o di provenienza;
- b.
- se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera.47
4bis I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso 4 devono essere prodotti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Confederazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3.48
5 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.49
6 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi accordano già viaggi di vacanza pagati, il diritto ai viaggi di vacanza pagati viene ridotto in modo corrispondente.
7 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viaggio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.50
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
48 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).