1 Gli impiegati civili dell’Aggruppamento Difesa sono autorizzati al porto di un’arma di servizio, sempreché e finché sono esposti a pericoli particolari nell’ambito dei loro compiti di servizio e nella misura in cui non vi siano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio.
2 Vi è un pericolo particolare segnatamente quando:
- a.
- si scorta il trasporto o si procede al trasferimento di materiale dell’esercito con particolari esigenze di protezione;
- b.
- si accede a impianti militari della zona di protezione 2 e 3;
- c.
- si devono accompagnare le forze d’intervento dopo l’azionamento di allarmi.
3 Sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre una possibile esposizione di se stesso o terzi a pericolo.
4 Sono considerate armi di servizio:
- a.
- sostanze irritanti;
- b.
- armi da fuoco.
5 Il direttore competente all’interno dell’Aggruppamento Difesa decide caso per caso sull’appartenenza al gruppo di persone secondo il capoverso 1.
6 Chi è autorizzato al porto di un’arma di servizio deve:
- a.
- assolvere l’istruzione di base secondo le direttive dell’Aggruppamento Difesa; e
- b.
- partecipare ogni anno a vari corsi d’istruzione.
7 L’Ufficio federale competente provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.
8 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio, questa è ritirata immediatamente dall’organo superiore. Il direttore competente, d’intesa con il capo Sicurezza Difesa, decide definitivamente se la persona interessata è ulteriormente autorizzata al porto di un’arma di servizio.
4 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).