|
Art. 19 Principio
1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l’abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l’informazione e i controlli. 2 Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un’agenzia nazionale antidoping. Quest’ultima emana le decisioni necessarie. 3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell’evoluzione a livello internazionale.
|
Art. 20 Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti
1 Le unità amministrative della Confederazione, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti e l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti. 2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità cantonali di perseguimento penale gli accertamenti che lo inducono a sospettare una violazione delle disposizioni della presente legge.6 3 Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, l’UDSC è autorizzato a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e a far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19. Quest’ultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.7 4 Indipendentemente da un eventuale procedimento penale, l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e all’applicazione di metodi dopanti. 6 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 7 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
|
Art. 21 Controlli antidoping
1 Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping. 2 Possono eseguire controlli antidoping: - a.
- le agenzie antidoping nazionali e internazionali;
- b.
- la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico;
- c.
- gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa.
3 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a trasmetterli all’organo competente per:8 - a.
- valutare i controlli;
- b.
- pronunciare una sanzione contro gli sportivi che praticano il doping.
4 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19. 8 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
|
Art. 22 Disposizioni penali
1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9
3 Il caso è considerato grave segnatamente se l’autore: - a.
- agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1;
- b.
- con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;
- c.
- procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3;
- d.
- realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.
4 Se la fabbricazione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. 9 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
|
Art. 23 Azione penale
1 L’azione penale compete ai Cantoni. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 e all’UDSC.10 2 Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3, l’organo che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti. 3 Conformemente all’articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale11, l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 dispone dei seguenti diritti di parte: - a.
- il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
- b.
- il diritto di fare opposizione ai decreti d’accusa;
- c.
- il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.
10 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 11 RS 312.0
|
Art. 24 Informazione
Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate.
|
Art. 25 Scambio d’informazioni a livello internazionale
1 L’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, con organi antidoping esteri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:12 - a.
- trattare richieste mediche e rilasciare autorizzazioni mediche per uno sportivo;
- b.
- pianificare, coordinare ed eseguire controlli antidoping su uno sportivo;
- c.
- comunicare i risultati dei controlli antidoping ai competenti organi antidoping esteri o internazionali.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere comunicati soltanto i dati necessari per la valutazione delle richieste e delle autorizzazioni. La comunicazione dei dati richiede l’esplicito consenso dello sportivo interessato. 3 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b possono essere comunicati soltanto i dati seguenti: - a.
- le generalità;
- b.
- le indicazioni mediche e geografiche necessarie affinché i controlli antidoping possano svolgersi conformemente alle norme internazionali.
4 L’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 provvede affinché i dati personali da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati.14 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 13 RS 235.1 14 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
|