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(art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)
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Art. 10 Definizione e scopo
1 Un polo di ricerca nazionale (PRN) ha le seguenti caratteristiche: - a.
- è un progetto di ricerca d’importanza nazionale ed è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato;
- b.
- ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni interni o esterni al settore universitario.
2 Il ruolo di istituzioni ospitanti spetta soltanto ai centri di ricerca universitari. 3 Possono essere istituzioni ospitanti soltanto le istituzioni che dispongono delle competenze necessarie per soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 4. 4 L’istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi: - a.
- il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione di una ricerca ai massimi livelli;
- b.
- il rinnovamento duraturo e l’ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca, nonché il loro collegamento alle reti internazionali;
- c.
- l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione della scienza.
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Art. 11 Durata
1 Un PRN ha una durata massima di dodici anni. 2 La durata è suddivisa in periodi di finanziamento di quattro anni al massimo.
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Art. 12 Organizzazione
1 La direzione del PRN, con sede presso l’istituzione ospitante, dirige il PRN dal punto di vista organizzativo e scientifico. 2 Prende autonomamente decisioni nell’ambito di un contratto PRN (art. 15). Tra i suoi compiti rientrano segnatamente: - a.
- il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN;
- b.
- la direzione scientifica e l’orientamento generale del PRN;
- c.
- la gestione operativa del PRN, nonché l’attribuzione e il controllo dei fondi.
3 Le istituzioni ospitanti ottimizzano e rafforzano le proprie strutture di ricerca nei rispettivi settori di ricerca del PRN. Contribuiscono inoltre adeguatamente al finanziamento del PRN, segnatamente della sua direzione.
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Art. 13 Procedura di selezione e di decisione
1 Su mandato del DEFR, il FNS procede alla messa a concorso dei PRN. 2 La procedura di selezione e di decisione prevede due fasi: prima vengono esaminati gli schizzi e poi le domande. 3 Il FNS è responsabile della valutazione scientifica e strutturale delle domande secondo gli obiettivi dell’articolo 10 capoverso 4. A tal fine consulta esperti internazionali. 4 Raccomanda alla SEFRI di operare una selezione delle domande per un PRN ritenute di elevato livello scientifico e strutturale. 5 La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione: - a.
- svolge i necessari accertamenti e le trattative con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;
- b.
- chiede il parere dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico riguardo all’importanza dei progetti per l’esecuzione di compiti federali;
- c.
- chiede il parere di Innosuisse riguardo all’importanza dei progetti per la promozione dell’innovazione;
- d.
- consulta il FNS riguardo agli oneri finanziari e strutturali;
- e.
- chiede il parere del CSS riguardo alla valutazione globale dei progetti.
6 Presenta una proposta motivata al DEFR relativa all’istituzione di PRN. 7 Il DEFR decide in merito ai PRN da istituire stabilendo per ciascuno di essi gli oneri e il quadro finanziario per il primo periodo di sussidio.
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Art. 14 Notifica delle decisioni
1 Il FNS notifica le sue decisioni sulle domande di cui non raccomanda la realizzazione. 2 Il DEFR notifica le sue decisioni sulle domande di cui il FNS raccomanda la realizzazione.
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Art. 15 Contratto PRN
1 Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione del PRN concludono per ciascun periodo di finanziamento un contratto PRN. 2 Prima di sottoscrivere il contratto PRN, il FNS lo sottopone per approvazione alla SEFRI. Quest'ultima verifica le disposizioni previste concernenti il rispetto del quadro finanziario stabilito, gli oneri e i relativi diritti e doveri dei partecipanti.
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Art. 16 Realizzazione dei PRN
1 Il FNS finanzia, segue e controlla i PRN. 2 Dopo la scadenza di un periodo di finanziamento decide in merito alla proroga del sostegno sulla base di una domanda in tal senso della direzione del PRN. Alla domanda deve essere allegata una lettera delle istituzioni ospitanti nella quale queste ultime assicurano la loro dotazione finanziaria del PRN e i loro piani di sviluppo strutturale. Nella decisione il FNS considera anche i risultati della sua valutazione intermedia. 3 Se il FNS approva una domanda di proroga è concluso un nuovo contratto per il nuovo periodo di sussidio secondo l’articolo 15.
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Art. 17 Monitoraggio, rapporto e valutazione
1 Il FNS garantisce un monitoraggio costante dei PRN in corso. Per il monitoraggio di ciascun PRN designa un comitato internazionale di accompagnamento. 2 Per ciascun PRN concluso il FNS redige un rapporto finale. Tale rapporto comprende la conclusione finanziaria e un rapporto sui risultati scientifici e strutturali. A tal fine procede a una valutazione finale in merito agli obiettivi principali perseguiti con il PRN. Per questo si basa sui rapporti corrispondenti della direzione PRN e sulla valutazione del comitato internazionale di accompagnamento. 3 La SEFRI decide, dopo aver consultato il FNS, se un PRN concluso, una serie di PRN conclusi o lo strumento PRN in quanto tale devono essere sottoposti a una verifica completa dell’efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Dopo aver consultato il FNS, decide le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.
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Art. 18 Interruzione di PRN
1 Se respinge una domanda di proroga di un PRN, il FNS chiede al DEFR di interrompere il PRN in questione. 2 Il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se il PRN proseguirà alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analogia dalle disposizioni dell’articolo 13 capoversi 2-7. 3 Se le circostanze lo esigono, su proposta del FNS il DEFR può anche decidere di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento. 4 In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il PRN.
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Art. 19 Procedura
Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concorso, la selezione e la valutazione dei PRN.
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