Allegato 1 |
(art. 1 cpv. 1) |
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Art. 1 Inventario federale
1 L’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) contiene gli oggetti elencati nell’allegato 1. 2 La descrizione esatta degli oggetti, i motivi della loro importanza nazionale, gli obiettivi di protezione specifici e le altre indicazioni richieste dall’articolo 5 capoverso 1 LPN sono parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata. |
Art. 2 Pubblicazione
1 Le indicazioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Esse sono disponibili in forma elettronica3. 2 L’IFP può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti. 33 Vedi www.bafu.admin.ch/ifp-gis |
Art. 3 Modifiche di lieve entità
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, dopo aver sentito i Cantoni, modificare lievemente la descrizione esatta degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche minime del perimetro e i cambiamenti minimi del contenuto della descrizione, sempre che i motivi dell’importanza nazionale di un oggetto e i suoi obiettivi di protezione rimangano immutati. |
Art. 4 Collaborazione
1 I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’IFP ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nelle modifiche di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo l’articolo 3. 2 I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata. |
Art. 5 Principi
1 Gli oggetti devono essere conservati intatti nelle loro peculiarità di paesaggio naturale e culturale e con i loro elementi distintivi. 2 In sede di definizione degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti occorre prendere in considerazione in particolare:
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Art. 6 Interventi nell’ambito dell’adempimento dei compiti della Confederazione
1 Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all’interesse di protezione dell’oggetto. 2 Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d’importanza nazionale maggiore rispetto all’interessedi protezione dell’oggetto. 3 Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l’effetto complessivo sull’oggetto. 4 Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell’obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell’oggetto, a misure di ripristino oppure a un’adeguata sostituzione, per quanto possibile all’interno dello stesso oggetto. |
Art. 7 Riparazione dei pregiudizi
1 Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti. 2 L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti. |
Art. 8 Considerazione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni tengono conto dell’IFP nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT). Nei loro piani direttori i Cantoni possono stabilire lo sviluppo territoriale delle zone incluse nei singoli oggetti dell’IFP. 2 Provvedono affinché l’IFP venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT. 4 RS 700 |
Art. 10 Osservazione ed esame
1 L’UFAM osserva lo stato degli oggetti. Esso coordina le proprie osservazioni con il monitoraggio ambientale e territoriale dei Cantoni e di altri servizi federali. 2 L’UFAM effettua controlli dei risultati per verificare l’idoneità e l’efficacia dell’esecuzione delle misure previste dalla LPN e dalla presente ordinanza. Esso opera in stretta collaborazione con gli uffici federali interessati e i Cantoni. 3 Il Consiglio federale esamina gli oggetti ogni 15–20 anni e, se del caso, li adegua. |
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 10 agosto 19776 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali è abrogata. 6 [RU 1977 1962, 1998 788, 2010 1593all. n. 2] |
Allegato 2 |
(art. 12) |
Modifica di altri atti normativi |
...7 7 Le mod. possono essere consultate alla RU2017 2815. |