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Art. 34
A. Autorità
I. Organizzazione
1. AFC
1 L’AFC emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. 2 In quanto il rimborso dell’imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.
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Art. 34a84
1a. Procedure elettroniche
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante. 84 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
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Art. 35
2. Autorità cantonali
1 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. 2 Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall’amministrazione. 3 I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d’esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l’imposta preventiva (uffici cantonali dell’imposta preventiva). 4 Le disposizioni cantonali d’esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione85. 85Espr. mod. dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
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Art. 36
II. Assistenza fra le autorità
1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’AFC si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. 2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato. 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 110 e segg. LF 16 dic. 194386sull’organizzazione giudiziaria). 4 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia. 86[CS 3 499; RU 1948 899art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b, 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688 art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31n. IV, 1718 art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776 all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938 n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988 all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557 all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
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Art. 36a87
IIa. Trattamento dei dati
1 L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. 2 L’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all’AFC i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. ...88 3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita. 4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto. 5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. 87 Introdotto dal n. VI 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). 88 Privo di oggetto (RU 2021 67n. II; FF 2020 4215).
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Art. 37
III. Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali. 2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio: - a.
- nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 36 capoverso 1 e nell’esercizio dell’obbligo di denunciare atti punibili;
- b.
- nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
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Art. 38
B. Procedura
I. Riscossione dell’imposta
1. Iscrizione come contribuente; autoaccertamento
1 Chiunque diviene soggetto dell’imposta preventiva in base alla presente legge ha l’obbligo di annunciarsi come contribuente presso l’AFC, senza esservi sollecitato. 2 Il contribuente, alla scadenza dell’imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20). 3 La notifica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20a capoverso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.89 4 ...90 5 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all’assoggettato all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l’assoggettato all’obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3.91
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Art. 39
2. Obbligo di fornire informazioni
1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell’imposta; egli è tenuto in particolare a: - a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e i questionari;
- b.
- tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell’autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.
2 La contestazione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni. 3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC emana una decisione formale.92 92 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 40
1 L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell’imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20. 2 L’AFC, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente. 3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli. 4 Se la controversia non può essere composta, l’AFC prende una decisione. 5 Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 193493 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.94
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Art. 41
4. Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
L’AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell’imposta preventiva, in particolare quando: - a.
- il credito fiscale, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta sono contestati:
- b.
- in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d’ufficio, a titolo provvisionale, l’obbligazione fiscale, le basi di calcolo dell’imposta, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta
- c.
- il contribuente o la persona responsabile in solido non paga l’imposta dovuta secondo il rendiconto.
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Art. 42
1 Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. 2 Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’AFC; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. 3 Se il reclamo è ammissibile l’AFC riesamina la decisione, senz’essere vincolata alle conclusioni presentate. 4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge. 5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
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Art. 4397
97Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 44
1 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite. 2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.
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Art. 45
7. Esecuzione forzata
a. Esecuzione
1 L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l’imposta, gli interessi e le spese; è riservata l’insinuazione del credito nel fallimento. 2 Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.
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Art. 46
b. Trasferimento dei diritti di regresso
1 Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all’obbligo di addossare l’imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell’imposta non ancora pagata. 2 ...99
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Art. 47
1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti: - a.
- quando l’esazione appare in pericolo;
- b.
- quando il debitore dell’imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
- c.
- quando il debitore dell’imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.
2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889100 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.101 3 Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.102 4 Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.103 5 ...104
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Art. 48
II. Rimborso dell’imposta
1. Disposizioni generali
a. Obblighi dell’istante
1 Chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l’istante è tenuto a: - a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;
- b.
- fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.
2 Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è respinta.
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Art. 49
1 La persona che ha rilasciato un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell’istante, a dargli, ad uso dell’autorità competente, informazioni scritte complementari. 2 I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all’autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all’istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti. 3 Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l’autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.
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Art. 50
c. Potere di verifica
1 L’autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall’istante, o da terze persone conformemente all’articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti. 2 L’AFC è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L’articolo 40 capoverso 5 è applicabile. 3 Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.
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Art. 51
2. Rimborso da parte della Confederazione
1 L’AFC deve prendere una decisione se respinge l’istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. 2 Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. 3 Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l’istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l’ammontare, l’AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. 4 Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l’esecuzione e le garanzie.
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Art. 52
3. Rimborso da parte del Cantone
a. Decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva
1 L’ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso. 2 Terminata l’indagine, l’ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione. 3 Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata. 4 Il rimborso concesso dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC, conformemente all’articolo 57.
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Art. 53
1 La decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. 2 Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo. 3 L’articolo 55 è riservato.
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Art. 54
c. Ricorso alla commissione cantonale di ricorso
1 La decisione sul reclamo presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L’articolo 55 è riservato. 2 La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli 48 a 50 sono applicabili per analogia. 3 All’AFC deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni. 4 La procedura di ricorso è continuata anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l’Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni. 5 La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate. 6 La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.
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Art. 55
d. Diritto cantonale complementare
I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.
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Art. 56105
e. Ricorso al Tribunale federale
La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. 105 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 57
C. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
I. Rendiconto; verifica, riduzione
1 I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati. 2 L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva. 3 Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti. 4 Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.
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Art. 58
II. Conseguenze delle riduzione
1 Se, conformemente all’articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l’imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale. 2 La decisione del Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta può essere impugnata dall’interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili. 3 Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l’obbligo di restituire l’imposta, la riduzione provvisionale è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione. 4 Allorché, senza il consenso dell’AFC, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l’ammontare, la riduzione provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005106 sul Tribunale federale).107 5 La decisione di restituzione presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889108 sulla esecuzione e sul fallimento.
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Art. 59
D. Revisione e interpretazione delle decisioni
1 Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968110 sulla procedura amministrativa s’applicano analogamente alla revisione e all’interpretazione delle decisioni dell’AFC e delle autorità cantonali.111 2 ...112 3 ...113
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Art. 60
E. Rettificazione dei rendiconti cantonali
1 Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all’articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.114 2 L’autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta. 114Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 197411; FF 1972II 1068).
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