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Art. 20 Organi 36
1 Gli organi dei Fondi sono: - a.
- la Commissione;
- b.
- l’Ufficio;
- c.
- il Servizio di revisione.
2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio. La durata del mandato coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3 Il mandato dei membri della Commissione e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima. 4 Ai membri della Commissione si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 199837 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
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Art. 21 Commissione 38
1 La Commissione si compone di undici membri al massimo. 2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione. 3 I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati. 4 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA39. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali. 5 La Commissione può far capo a specialisti.
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Art. 21a Indipendenza 40
1 I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità. 2 Se intende intraprendere un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231).
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Art. 21b Segreto 41
1 Le deliberazioni della Commissione, dei suoi comitati e dei gruppi di specialisti non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti. 2 I membri della Commissione e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare. 3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale42. 4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 42 RS 311.0
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Art. 21c Indennizzo dei membri della Commissione 43
1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità è retta per analogia dagli articoli 8l–8t OLOGA44 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. 2 Per i presidenti dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti. 3 Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.
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Art. 22 Comitati e gruppi di specialisti 45
1 La Commissione può istituire comitati e gruppi di specialisti composti di membri della Commissione e di specialisti esterni.46 1bis I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.47 2 Ciascun comitato è presieduto da un membro della Commissione. 3 I comitati e i gruppi di specialisti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). 47 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
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Art. 23 Compiti
La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: - a.48
- chiede al DATEC di stabilire le prescrizioni per l’allestimento dello studio sui costi;
- abis.49
- dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;
- ater.50
- chiede al DATEC di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- b.
- stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento;
- c.
- stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
- d.
- decide sull’accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie;
- e.
- fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari o da restituire ai medesimi;
- f.
- consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
- g.
- sottopone al DATEC51, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;
- h.
- constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
- i.52
- approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari;
- j.
- esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi;
- k.
- autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
- l.
- fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
- m.
- investe gli averi dei Fondi;
- n.53
- emana le direttive relative agli investimenti;
- o.
- nomina l’Ufficio;
- p.
- sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
- q.
- sceglie i membri dei comitati;
- r.
- vigila sull’operato dell’Ufficio e degli specialisti cui esso ha fatto capo;
- s.54
- fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza;
- t.55
- allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 49 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 50 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 51 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 55 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
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Art. 24 Firma
1 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione. 2 La Commissione può autorizzare altre persone a firmare.
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Art. 25 Sedute, quorum, voto
1 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. 2 La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide. 3 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione. 4 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.
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Art. 26 Ufficio
1 L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti: - a.
- tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
- b.
- prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
- c.
- redige i verbali.
2 La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.
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Art. 27 Servizio di revisione 56
1 Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima. 2 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale. 3 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
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Art. 28 Costi
Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell’Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.
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