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Art. 20 Organi 43
Gli organi dei Fondi sono: - a.
- la Commissione;
- b.
- il comitato della Commissione;
- c.
- il comitato per gli investimenti;
- d.
- il comitato per il controllo dei costi;
- e.
- l’Ufficio;
- f.
- il Servizio di revisione.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 20a Nomina e durata del mandato 44
1 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. 2 I membri dei comitati e l’Ufficio sono nominati dalla Commissione. 3 La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 4 Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell’Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima. 5 Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 199845 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
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Art. 20b Rappresentanza in seno alla Commissione e ai comitati 46
1 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi nella Commissione e in ciascuno dei comitati. 2 I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno partecipato alla verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati. 3 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche in seno alla Commissione e ai comitati si applicano per analogia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA47. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni di qualifiche.
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Art. 21 Dimensioni ecomposizionedella Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati 48
1 La Commissione si compone di dieci membri al massimo. 2 Il comitato della Commissione si compone di quattro membri ed è formato: - a.
- dal presidente della Commissione;
- b.
- da un membro della Commissione proposto dai proprietari; e
- c.
- dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi.
3 Il comitato per gli investimenti e il comitato per il controllo dei costi si compongono ciascuno di 8–12 membri. Entrambi i comitati sono composti da membri della Commissione e altri specialisti nominati dalla Commissione. 4 La presidenza e la vicepresidenza della Commissione, nonché la presidenza del comitato della Commissione e dei comitati, sono esercitate da membri indipendenti della Commissione (art. 21a cpv. 1). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 21a Indipendenza 49
1 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che non rappresentano i proprietari (membri indipendenti) non possono intrattenere con questi ultimi relazioni tali da mettere in dubbio la loro imparzialità.50 2 Se intende intraprendere un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC. 49 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 21b Segreto 51
1 Le deliberazioni della Commissione, del comitato della Commissione, dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro si svolgono a porte chiuse. 2 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni vigenti concernenti il segreto d’ufficio e l’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione. 3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale52. 4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri uscenti. 51 Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 4043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 52 RS 311.0
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Art. 21c Indennizzo 53
1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8l–8t OLOGA54 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è stabilito dal DATEC. 2 Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti. 3 Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti. 53 Introdotto dal n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 4043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 54 RS 172.010.1
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Art. 21d Motivi di ricusazione 55
1 In caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona, ai propri datori di lavoro o mandanti, i membri indipendenti della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si ricusano. 2 I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati che rappresentano i proprietari si ricusano in caso di conflitti d’interesse: - a.
- in occasione di controversie legali in cui sono coinvolti i proprietari rappresentati e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento; o
- b.
- in relazione alla propria persona.
55 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 22 Gruppi di specialisti e gruppi di lavoro 56
1 La Commissione può istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro composti di membri della Commissione, membri dei comitati e specialisti esterni. 2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi in ciascun gruppo di specialisti e gruppo di lavoro. 3 I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro sono presieduti ciascuno da un membro indipendente della Commissione. 4 I gruppi di specialisti e i gruppi di lavoro elaborano basi decisionali per la Commissione. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 22a Mandato in comune 57
Nello svolgimento delle proprie attività i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati si adoperano per garantire un finanziamento sufficiente del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento. 57 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 23 Compiti della Commissione 58
La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: - a.59
- stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi;
- abis.60
- dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;
- ater.61
- stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- b.
- stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento;
- c.
- stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
- d.
- decide sull’accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie;
- e.62
- fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
- f.
- consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
- g.
- sottopone al DATEC63, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;
- h.
- constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
- i.64
- approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari;
- j.
- esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi;
- k.
- autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
- l.
- fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
- m.
- investe gli averi dei Fondi;
- n.65
- emana le direttive relative agli investimenti;
- o.
- nomina l’Ufficio;
- p.
- sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
- q.66
- nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi;
- qbis.67
- nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b);
- qter.68
- coinvolge specialisti all’occorrenza;
- r.69
- vigila sull’operato dell’Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo;
- s.70
- fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza;
- t.71
- allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 60 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 61 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 4043). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 63 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2231). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 67 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 68 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043). 71 Introdotta dal n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4043).
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Art. 23a Compiti del comitato della Commissione e dei comitati 72
1 Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione. 2 Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni. 3 Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull’amministrazione del patrimonio e l’elaborazione e attuazione della strategia d’investimento. 4 Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l’allestimento dello studio sui costi e la sua verifica. 72 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).
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Art. 24 Firma
1 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione. 2 La Commissione può autorizzare altre persone a firmare.
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Art. 25 Sedute, quorum, voto
1 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. 2 La Commissione può deliberare validamente se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide. 3 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione. 4 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.
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Art. 26 Ufficio
1 L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti: - a.
- tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
- b.
- prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
- c.
- redige i verbali.
2 La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.
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Art. 27 Servizio di revisione 73
1 Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima. 2 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale. 3 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contributi, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4213).
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Art. 28 Costi
Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell’Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.
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