Disposizioni generali (1 - 3)
Doveri dell’impresa (4 - 10)
Compiti degli addetti alla sicurezza (11 - 12)
Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza (13 - 22)
Disposizioni penali (23 - 24)
Disposizioni finali (25 - 27)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; ordina: 3 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l’ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza). |
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.4 1bis L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza gli impianti di trasporto a fune in base al loro potenziale di pericolo.5 2 Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla navigazione sul Reno. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089). 5 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). |
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). |
Sezione 2: Doveri dell’impresa |
Art. 4 Designazione degli addetti alla sicurezza
1 Le imprese devono designare uno o più addetti alla sicurezza per ciascuna attività connessa alla manipolazione di merci pericolose. 2 Addetti alla sicurezza possono essere il personale o il titolare dell’impresa o persone esterne a quest’ultima. 3 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati per scritto. |
Art. 5 Esenzione
1 Le deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza sono disciplinate nell’allegato alla presente ordinanza. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare l’allegato all’evoluzione del diritto nazionale e internazionale.9 2 I corpi d’armata e le unità subordinate dell’esercito non devono designare, in situazioni particolari o straordinarie, alcun addetto alla sicurezza. 3 L’autorità esecutiva può autorizzare ulteriori deroghe all’obbligo di designare addetti alla sicurezza, sempreché si presenti un caso speciale e purché la sicurezza sia garantita. Nel settore delle strade, le deroghe possono essere accordate unicamente con il consenso dell’Ufficio federale delle strade.10 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). 10 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). |
Art. 6 Impiego degli addetti alla sicurezza
1 Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati solamente nei settori per i quali sono titolari di un documento comprovante l’istruzione. 2 Se l’impresa designa più addetti alla sicurezza, deve coordinarne gli ambiti di competenza e precisarne per scritto i compiti e le competenze. |
Art. 8 Statuto degli addetti alla sicurezza nell’azienda
1 Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti. 2 Devono accordare agli addetti alla sicurezza l’autonomia necessaria e assicurarsi che non derivi loro nessuno svantaggio dall’adempimento dei compiti. 3 Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose e l’accesso diretto ai posti di lavoro. |
Art. 10 Controlli
1 Le imprese sono tenute a fornire all’autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all’azienda per le necessarie indagini. 2 Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all’autorità esecutiva su sua richiesta. |
Sezione 3: Compiti degli addetti alla sicurezza |
Art. 11 Compiti generali
1 Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a:
2 Sono in particolare tenuti a verificare:
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126539). 12 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). 13 RS 0.741.621 14 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. |
Art. 12 Rapporto di incidente
1 Gli addetti alla sicurezza garantiscono l’allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell’impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose:
2 Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell’incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi. 3 Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive. |
Sezione 4: Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza |
Art. 14 Estensione della formazione
1 La formazione deve fornire nozioni sufficienti sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti a tale proposito e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12. 2 Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori composti delle classi definite nell’ADR15 e nel RID16, come segue:17
15 RS 0.741.621 16 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089). |
Art. 15 Svolgimento della formazione
1 La formazione deve svolgersi in Svizzera. 2 All’inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date della stessa alle autorità d’esecuzione. 3 Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25. |
Art. 16 Durata della formazione
1 La formazione per la parte generale, nella quale sono fornite le nozioni necessarie per tutti gli addetti alla sicurezza, e per la parte speciale per un mezzo di trasporto comprende 24 unità didattiche. 2 Per ogni ulteriore mezzo di trasporto essa comprende 4 unità didattiche. 3 Un’unità didattica dura almeno 45 minuti. |
Art. 17 Attestato di formazione
1 L’organizzatore della formazione rilascia un attestato di formazione se il partecipante ha seguito le unità didattiche prescritte per ottenerlo. 2 L’attestato di formazione è valido un anno a partire dalla conclusione della formazione. 3 L’attestato di formazione contiene le seguenti indicazioni:
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Art. 18 Presupposti per l’esame
1 Chi dispone di un attestato di formazione valido può sostenere un esame. 2 Un permesso secondo gli articoli 51 e 52 dell’ordinanza del 27 novembre 200019 sugli esplosivi vale quale attestato di formazione per la classe 1 (art. 14 cpv. 2). 3 Un certificato della categoria professionale 11.2 della tabella 3 B di cui all’allegato 3 dell’ordinanza del 15 settembre 199820 concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione vale quale attestato di formazione per la classe 7 (art. 14 cpv. 2). 4 Per sostenere l’esame volto a prolungare il documento comprovante l’istruzione non è necessario un attestato di formazione. 19 RS 941.411 |
Art. 19 Esame
1 L’esame può riguardare soltanto i campi menzionati nella formazione. 1bis Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 deve essere sostenuto un esame speciale.21 2 Al momento dell’esame i candidati devono provare di possedere le conoscenze necessarie in merito alle misure generali concernenti la prevenzione dei rischi e alle misure di sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti i mezzi di trasporto contenute in atti normativi nazionali e internazionali. 3 Le materie d’esame sono definite conformemente al numero 1.8.3.11 ADR22 e al numero 1.8.3.11 RID23. 4 All’inizio di ogni anno, gli organi preposti agli esami comunicano alle autorità d’esecuzione le date degli stessi. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2513). 22 RS 0.741.621 23 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch |
Art. 20 Organi preposti agli esami
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni riconosce gli organi autorizzati a eseguire gli esami. 2 Un organo preposto agli esami deve:
3 L’organo preposto agli esami non può essere un organizzatore di formazioni.24 24 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2006 5365). |
Art. 21 Documento comprovante l’istruzione
1 Gli organi preposti agli esami rilasciano ai candidati che hanno superato l’esame un documento comprovante l’istruzione. 2 Il documento comprovante l’istruzione è valido cinque anni. 3 Esso è prolungato di volta in volta di cinque anni se, durante l’anno che precede la sua scadenza, il titolare supera nuovamente l’esame. 4 Contenuto e forma del documento comprovante l’istruzione devono corrispondere al modello di cui al numero 1.8.3.11 ADR25 oppure al numero 1.8.3.11 RID26; nel documento comprovante l’istruzione dev’essere inoltre indicato il settore di validità secondo l’articolo 14 capoverso 2. 5 Gli organi preposti agli esami tengono un elenco dei documenti comprovanti l’istruzione rilasciati e prolungati. Tale elenco può essere consultato da chiunque. 25 RS 0.741.621 26 Il RID (All. I al CIM - RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU, né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch |
Art. 22 Documenti esteri comprovanti l’istruzione 27
Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l’istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 2008/68/CE28 della sezione 1.8.3 ADR29 o della sezione 1.8.3 RID30. 27 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 28 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. 29 RS 0.741.621 30 Il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, COTIF; RS 0.742.403.1) nella versione modificata dal Protocollo di modifica del 3 giugno 1999, non è pubblicato nella RU. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. |
Sezione 5: Disposizioni penali 31
31 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). |
Art. 23 Dirigenti di imprese
È punito con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa:32
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). |
Art. 24 Addetto alla sicurezza 33
È punito con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 25 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza nel settore delle strade. Adottano le misure necessarie e designano le autorità competenti. 2 L’Ufficio federale dei trasporti esegue la presente ordinanza nel settore del trasporto pubblico. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport esegue la presente ordinanza nel settore dei trasporti militari. 4 Nelle aziende dove l’esecuzione spetta in parte alle autorità federali e in parte ai Cantoni, queste autorità esecutive coordinano le loro attività. 5 Le autorità esecutive effettuano i controlli nelle aziende e possono chiedere di consultare la documentazione che riguarda i compiti degli addetti alla sicurezza. 6 Esse possono controllare i programmi di formazione e gli esami in ogni momento e senza preavviso. |
Art. 26 Disposizioni transitorie
1 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati entro il 31 dicembre 2002. 2 La prova di un esame, equivalente a quello di cui all’articolo 19, superato nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza, vale quale documento comprovante l’istruzione per cinque anni dopo il superamento dell’esame. |
Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 22 ottobre 2008 34
Gli attestati di formazione e i documenti comprovanti l’istruzione per la classe 3 numeri ONU 1202, 1203 e 1223 rilasciati prima del 1° gennaio 2009 valgono anche per il numero ONU 3475 e il carburante avio classificato ai numeri ONU 1268 e 1863. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5089). |
Allegato 35
35 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2513). Aggiornato dai n. II delle O dell’8 dic. 2006 (RU 2006 5365), del 22 ott. 2008 (RU 2008 5089) e del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6539). |
(art. 5 cpv. 1) |
Deroghe |
Sono esenti dall’obbligo di designare addetti alla sicurezza:
36 RS 0.741.621 37 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. 38 Fussnotentext 39 RS 741.621 |