Legge federale
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Art. 1 Fondo
1 Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 2 La legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario. 4 RS 611.0 |
Art. 2 Contabilità del Fondo 5
1 La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti. 2 Il conto economico contempla almeno:
3 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio. 4 Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente.9 Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061). 6 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 8 Introdotto dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 9 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). |
Art. 3 Conferimenti
1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo. 2 Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. |
Art. 4 Prelievi
1 L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:
2 I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità. 3 Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b. 10 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 11 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 13 RS 742.101 |
Art. 5 Limite di spesa
1 Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale. 2 Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura. |
Art. 6 Crediti d’impegno 14
I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 Lferr15. 14 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20201889; FF 2016 7711). 15 RS 742.101 |
Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione
1 Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo. 2 Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.16 Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.17 3 L’avere non è remunerato. 16 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 17 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). |
Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria
1 Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale. 2 Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo. |
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 199818 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata. 18 [RU 1999775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017] |
Art. 10 Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari
1 Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 201319 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari. 2 Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria. 19 RU 2015 645 |
Art. 11 Estinzione dell’anticipo
1 A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all’articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. Questa disposizione non si applica all’anno 2020.20 2 Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli. 20 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). |
Art.12 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 21
1 In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi. 2 Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201622 21 Introdotto dal n. I 7 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 22 DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507). |