|
Art. 55a Obblighi relativi alle tariffe 29
(art. 15 LTV) 1 Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all’attrattiva dell’offerta e alle coincidenze. 2 Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura. 3 Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev’essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento. 29 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).
|
Art. 55b Obbligo d’informazione 30
(art. 15a LTV) 1 Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese forniscono le seguenti informazioni prima del viaggio: - a.
- condizioni generali applicabili al contratto;
- b.
- orari e condizioni per il viaggio più veloce;
- c.
- orari e condizioni per la tariffa più bassa;
- d.
- accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta;
- e.
- accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
- f.
- nel traffico a lunga distanza, disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;
- g.
- attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
- h.
- disponibilità di servizi;
- i.
- procedure per il recupero di bagagli smarriti;
- j.
- possibilità di reclamo.
2 Nel traffico concessionario le imprese forniscono le seguenti informazioni durante il viaggio: - a.
- servizi disponibili;
- b.
- prossima fermata;
- c.
- ritardi;
- d.
- principali coincidenze;
- e.
- indicazioni sulla sicurezza.
30 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 55c Reclami 31
(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV) 1 Le imprese istituiscono una procedura per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo. 2 Il viaggiatore può presentare il reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l’impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa il viaggiatore della data alla quale può aspettarsi la risposta; quest’ultima deve allora essere fornita entro tre mesi dalla presentazione del reclamo. 31 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 55d Rapporto sulla qualità del servizio 32
(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV) Le imprese pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, un rapporto sulla qualità del servizio nel trasporto internazionale di viaggiatori. Nel rapporto riferiscono su: - a.
- disponibilità di titoli di trasporto;
- b.
- puntualità dei servizi di trasporto;
- c.
- soppressioni di corse;
- d.
- pulizia dei veicoli e delle stazioni e fermate;
- e.
- grado di soddisfazione della clientela;
- f.
- trattamento dei reclami, rimborsi e indennizzi per il prezzo del trasporto.
32 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 56 Trasporto diretto nel traffico concessionario 33
(art. 16 LTV) 1 Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all’interno e all’esterno di organizzazioni ai sensi dell’articolo 17 LTV. 2 Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza. 3 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se: - a.
- le condizioni tecniche lo permettono;
- b.
- il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.
4 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).
|
Art. 57 Titolo di trasporto
(art. 19 e 20 LTV) 1 I viaggiatori devono essere in possesso di titoli di trasporto validi. Essi devono conservarli per la durata del viaggio e presentarli su richiesta alle persone incaricate del controllo. 2 Le tariffe possono prevedere l’obbligo per i viaggiatori di obliterare i titoli di trasporto. Quest’obbligo deve essere reso noto nelle stazioni e alle fermate e, se possibile, indicato nei veicoli. 3 Un titolo di trasporto nominativo non è trasferibile.
|
Art. 58 Contenuto del titolo di trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 19 cpv. 3 LTV) 1 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale, l’impresa deve emettere per i passeggeri un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano: - a.
- il nome e l’indirizzo dell’impresa di trasporto;
- b.
- il luogo di partenza e di destinazione;
- c.
- l’indicazione «corsa semplice» o «corsa di andata e ritorno»;
- d.
- la durata di validità del titolo di trasporto;
- e.
- il prezzo del trasporto;
- f.
- il cognome e il nome del passeggero o dei passeggeri;
- g.
- le condizioni contrattuali che, per quanto ammissibile, derogano alle disposizioni legali.
2 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.
|
Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento dei dati, accesso e sicurezza dei dati 34
(art. 20a LTV) 1 Nei sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido possono essere trattati nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita, indirizzo e qualsiasi altro dato risultante dai documenti presentati e necessario per l’identificazione dei viaggiatori stessi. 2 I dati possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore. 3 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni, deve rettificare senza indugio i dati in suo possesso. 4 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).
|
Art. 58b Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica 35
(art. 20a LTV) 1 Per chiedere l’accesso ai propri dati contenuti in un sistema d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido o la rettifica dei dati stessi, occorre presentare una domanda scritta al gestore del sistema d’informazione. Nella domanda è necessario identificarsi. 2 Il gestore del sistema d’informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l’articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).
|
Art. 59 Esclusione dal trasporto in generale
(art. 12 cpv. 2 LTV)36 1 L’impresa può escludere dal trasporto le persone che: - a.
- sono in stato di ebrietà oppure sotto l’influsso di stupefacenti;
- b.
- si comportano in modo sconveniente;
- c.
- non osservano le prescrizioni sull’uso e il comportamento oppure non si conformano agli ordini del personale.
2 Per motivi di sicurezza, i bambini possono essere esclusi da determinati generi di trasporto anche se accompagnati da un adulto. 36 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)
|
Art. 60 Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario
(art. 12 cpv. 2 LTV) 1 Nel traffico concessionario, l’impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe. 2 Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell’impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall’impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo. 3 Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata: - a.
- si è comportata in modo sconsiderato;
- b.
- ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;
- c.
- non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza;
- d.
- si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.
- b.
- chiedere il trasporto gratuito per sé e per i bagagli fino alla stazione di partenza con la prima corsa adatta come pure il rimborso degli importi pagati;
- c.
- proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta; se necessario, l’impresa deve modificare il titolo di trasporto (proroga della validità, cambiamento d’itinerario, validazione per una classe superiore o una categoria diversa di veicoli), senza chiedere un sovrapprezzo;
- d.
- acconsentire al proseguimento del viaggio con un altro vettore di trasporto.
|
Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto 37
(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV) 1 L’indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti. 2 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell’impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo. 3 L’indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L’indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l’indennizzo sotto forma di denaro. 4 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi. 5 I viaggiatori non hanno diritto all’indennizzo se: - a.
- sono informati del ritardo prima dell’acquisto del titolo di trasporto; o
- b.
- giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti.
6 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo. 37 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 61a Assistenza ai viaggiatori 38
(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV) 1 In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l’impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo. 2 In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente: - a.
- vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sul veicolo o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
- b.
- adeguata sistemazione in albergo o in altro alloggio, e il trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e sia fisicamente possibile.
3 Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l’impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa. 38 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 61b Diritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus 39
(art. 8 cpv. 2 LTV) 1 L’impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che una corsa subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra: - a.
- il viaggio verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o
- b.
- il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
2 Qualora l’impresa non offra tale scelta, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L’impresa versa l’indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. 3 Se un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l’impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire. 4 Se una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, il viaggiatore ha diritto alla continuazione del viaggio con un’altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell’impresa. 5 L’impresa rimborsa il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Rimborsa il prezzo del trasporto integrale se il viaggio non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, salvo che il viaggiatore accetti un’altra forma. 39 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 61c Assistenza in caso d’incidente nel servizio di linea internazionale con autobus 40
(art. 8 cpv. 2 LTV) Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d’incidente l’impresa presta assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggiatore a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, alloggio, vitto, indumenti, trasporto e prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti. 40 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 61d Assistenza in caso di cancellazione della corsa o ritardo alla partenza nel servizio di linea internazionale con autobus 41
(art. 8 cpv. 2 LTV) Nel servizio di linea internazionale con autobus, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti di una corsa la cui durata prevista supera le tre ore, l’impresa offre al viaggiatore gratuitamente: - a.
- vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sull’autobus o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
- b.
- sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.
41 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 61e Pagamento anticipato in caso di decesso 42
(art. 44a LTV) Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore. 42 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
|
Art. 62 Bagaglio a mano
(art. 23 cpv. 1 LTV) Le tariffe disciplinano quali oggetti possono essere portati come bagagli a mano.
|
Art. 63 Bagagli a mano esclusi
(art. 23 cpv. 1 LTV) 1 Non possono essere portati come bagagli a mano: - a.43
- le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all’ordinanza del 29 novembre 200244 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
- b.
- le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;
- c.
- animali viventi; è fatto salvo il capoverso 3;
- d.
- le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori o che possono provocare danni.
2 Se vi è il sospetto che il viaggiatore porti con sé cose escluse dal trasporto, l’impresa può ispezionare il contenuto del bagaglio a mano in presenza del viaggiatore. 3 Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione di cani e piccoli animali docili. Esse determinano se e per quali animali deve essere pagato un prezzo di trasporto. 43 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 44 RS 741.621
|