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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3 e 38 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 20161 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico ordina: 1 RS 780.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
Art. 3 Importo degli emolumenti e delle indennità
1 Gli emolumenti e le indennità sono riportati nell’allegato. Tutti gli importi comprendono l’eventuale imposta sul valore aggiunto. 2 Gli emolumenti e le indennità sono dovuti anche nel caso in cui una misura di sorveglianza è stata ordinata ed eseguita, ma non approvata. 3 Ritardi o perdite di dati, per motivi tecnici, nell’ambito dell’esecuzione di sorveglianze o di risposte a domande di informazioni nonché problemi tecnici nella sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti e delle indennità. 4 Le tariffe di cui all’allegato si applicano:
4bis Nel caso delle informazioni di cui agli articoli 27, 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) non riscuote alcun emolumento complessivo ai sensi dell’articolo 38 capoverso 3 LSCPT.6 5 Se gli emolumenti e le indennità forfettarie per ricerche per zona di copertura d’antenna ordinate in tempi brevi nel medesimo procedimento penale superano complessivamente i 100 000 franchi, il Servizio SCPT stabilisce gli emolumenti e le indennità in funzione del tempo impiegato conformemente agli articoli 13 e 17.7 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). |
Art. 5 Fatturazione
1 Il Servizio SCPT fattura all’autorità che ha disposto la sorveglianza gli emolumenti e le indennità dopo aver trasmesso il proprio mandato alle persone obbligate a collaborare. 2 Subito dopo aver confermato l’esecuzione del mandato o aver fornito l’informazione richiesta, le persone obbligate a collaborare sono autorizzate a fatturare al Servizio SCPT le prestazioni fornite. 3 Stilano una fattura dettagliata per ogni mese civile e la trasmettono al Servizio SCPT entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo. 4 Se a una misura di sorveglianza partecipano più persone obbligate a collaborare, l’indennità è versata alla persona incaricata dal Servizio SCPT. 5 Per la fatturazione vanno rispettate le prescrizioni del Servizio SCPT concernenti la forma e il contenuto della fattura nonché le modalità di trasmissione. Il Servizio SCPT mette a disposizione delle persone obbligate a collaborare i relativi modelli. |
Art.6 Emolumenti e indennità supplementari per prestazioni fornite al di fuori degli orari d’ufficio ordinari
1 Per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d’ufficio ordinari ai sensi dell’articolo 11 OSCPT8 sono dovuti emolumenti supplementari per ciascun intervento del Servizio SCPT e indennità supplementari per ciascun intervento di una persona obbligata a collaborare. 2 Per la riscossione degli emolumenti e delle indennità supplementari è determinante il momento in cui le persone obbligate a collaborare hanno ricevuto il mandato. |
Art.7 Emolumenti e indennità supplementari per misure di sorveglianza retroattiva in casi urgenti 9
Per ogni sorveglianza retroattiva dichiarata urgente sono dovuti emolumenti supplementari per ciascun intervento del Servizio SCPT e indennità supplementari per ciascun intervento di una persona obbligata a collaborare. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). |
Sezione 2: Emolumenti |
Art. 11 Emolumento per l’accesso ai dati di una sorveglianza dopo la revoca o l’esecuzione di una sorveglianza
Se, dopo la revoca di una sorveglianza in tempo reale o l’esecuzione di una sorveglianza retroattiva, i dati di una sorveglianza rimangono a disposizione delle autorità per più di 12 mesi con tutte le funzioni per il trattamento (art. 13 dell’ordinanza del 15 novembre 201712 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni), il Servizio SCPT riscuote un emolumento per ogni ulteriore inizio di un periodo di tre mesi. 12 RS 780.12 |
Art. 12 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare
1 Per ogni verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, il Servizio SCPT riscuote dal fornitore sottoposto a verifica un emolumento forfettario per le spese cagionate ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4 LSCPT. 2 Se una nuova verifica è necessaria in seguito a cambiamenti tecnici da parte del Servizio SCPT non dovuti a modifiche della legislazione, l’emolumento non è dovuto. 3 Se il motivo dell’insuccesso della verifica della disponibilità a informare e sorvegliare dipende dal Servizio SCPT, l’emolumento non è dovuto. 4 Se l’onere sostenuto per la verifica è superiore al normale, il Servizio SCPT può riscuotere emolumenti supplementari in funzione del tempo impiegato conformemente all’articolo 13. |
Art.13 Emolumento per prestazioni non previste
1 Il Servizio SCPT fissa, per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato, l’importo degli emolumenti per le prestazioni cui non si applica un importo forfettario. 2 I costi per la messa a disposizione di materiale impiegato una sola volta sono fatturati come spese. |
Art. 14 Emolumento per conti utente nel sistema di trattamento
Il Servizio SCPT riscuote, per ogni periodo di 12 mesi, un emolumento forfettario per ogni conto utente nel sistema di trattamento. Per l’utilizzazione delle funzioni per le informazioni e di tutte le altre funzioni si applicano aliquote speciali. |
Sezione 3: Indennità |
Art. 16 Indennità
Alle persone obbligate a collaborare non è versata alcuna indennità per:
14 RS 780.11 |
Art. 17 Indennità per prestazioni non previste
1 Il Servizio SCPT fissa, per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato, l’importo delle indennità per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario. 2 Su richiesta del Servizio SCPT, le persone obbligate a collaborare inoltrano previamente un preventivo di massima e successivamente un conteggio particolareggiato dell’onere sostenuto. In entrambi documentano il tempo impiegato per quarti d’ora specificando l’attività svolta. 3 Il Servizio SCPT stabilisce l’importo dell’indennità in base al conteggio delle persone obbligate a collaborare, tenendo tuttavia conto unicamente dell’80 per cento dell’onere commisurato alla complessità e alla portata del mandato. 4 Le indennità coprono l’80 per cento dell’onere in termini di tempo e di mezzi tecnici considerato. |
Sezione 4: Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione alla sorveglianza delle telecomunicazioni |
Art. 18 Casi di assunzione delle spese
L’obbligo di assumere le spese in caso di insufficiente collaborazione (art. 34 cpv. 1 LSCPT) incombe ai fornitori di servizi di telecomunicazione e ai fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari di cui agli articoli 22 e 52 OSCPT15 che non possono adempiere i loro obblighi secondo l’articolo 32 capoversi 1 e 2 OSCPT o non possono farlo senza il sostegno del Servizio SCPT. 15 RS 780.11 |
Art. 19 Determinazione dell’importo
1 Il Servizio SCPT applica le regole sugli emolumenti in funzione del tempo impiegato (art. 13) per determinare le spese che ha sostenuto e che devono essere assunte dalle persone obbligate a collaborare a causa della loro insufficiente collaborazione. 2 Se ha adempiuto in parte i suoi obblighi, la persona obbligata a collaborare ha diritto a un’indennità. Il Servizio SCPT ne determina l’importo in funzione del tempo impiegato (art. 17). Tale importo non può superare l’indennità forfettaria prevista per la corrispondente prestazione. Non è necessario presentare un preventivo delle spese. 3 Il Servizio SCPT compensa il suo credito con la pretesa d’indennità delle persone obbligate a collaborare. 4 Il credito di indennità del Servizio SCPT nei confronti dell’autorità che ha disposto la sorveglianza non è pregiudicato. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 7 aprile 200416 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata. 16 [RU 2004 2021, 2011 5967, 2016 4337] |
Art. 21 Disposizioni transitorie
1 Le sorveglianze e le domande di informazioni assegnate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono conteggiate secondo il diritto anteriore. 2 Se sorveglianze in corso sono prorogate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, ai corrispondenti emolumenti si applica il diritto anteriore. 3 Fino all’introduzione del nuovo sistema di trattamento, per le informazioni che devono essere trattate manualmente al di fuori degli orari d’ufficio ordinari sono dovuti emolumenti e indennità supplementari per prestazioni fornite al di fuori degli orari d’ufficio ordinari. 4 Il Servizio SCPT non riscuote alcun emolumento per i supporti di dati creati fino all’introduzione nel sistema di trattamento della conservazione dei dati con funzioni ridotte per un lungo periodo (art. 16 cpv. 2 dell’ordinanza del 15 novembre 201717 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni). 17 RS 780.12 |
Allegato 18
18 Aggionato dal n. II dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2061). |
(art. 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1) |
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