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Art. 31 Importazione, offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio 104105
1 Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’importazione, sull’offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995106 sugli ostacoli tecnici al commercio).107 2 Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l’UFCOM, di regola, le concretizza:108 - a.
- definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
- b.109
- dichiarando vincolanti norme tecniche, atti dell’Unione europea o altri regolamenti.
3 Nell’ambito dell’attuazione del capoverso 2, l’UFCOM tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l’approvazione della Segreteria di Stato dell’economia110. 3bis L’UFCOM può elaborare e pubblicare norme tecniche.111 4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l’UFCOM non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, mette a disposizione sul mercato112 o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest’ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell’UFCOM e, se anche queste mancano, le norme nazionali. 5 Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l’UFCOM può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione. 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 106 RS 946.51 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 110 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). 111 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 112 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 32 Installazione ed esercizio
Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima messa a disposizione sul mercato113, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.114 113 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 114 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
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Art. 32a Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica 115
Il Consiglio federale disciplina l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.
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Art. 32b Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze 116
1 Sono vietati la fabbricazione, l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l’installazione nonché l’esercizio di impianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli. 2 È fatto salvo l’articolo 32a.
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Art. 33 Controllo
1 Al fine di controllare se le prescrizioni sull’importazione, sull’offerta, sulla messa a disposizione sul mercato, sulla messa in servizio, sull’installazione e sull’esercizio di impianti di telecomunicazione sono rispettate, l’UFCOM può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.117 2 Il Consiglio federale disciplina il diritto d’accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull’obbligo del segreto. 3 Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l’UFCOM adotta le misure necessarie. Può in particolare limitarne o proibirne l’installazione e l’esercizio nonché l’importazione, l’offerta e la messa a disposizione sul mercato, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l’impianto senza indennizzo.118 4 L’UFCOM può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.119 5 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.120 6 Può contribuire all’allestimento di banche dati internazionali finalizzate allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire soltanto dati che può trasmettere ad autorità estere conformemente all’articolo 13b.121
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Art. 34 Interferenze
1 Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l’UFCOM può obbligare l’esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l’esercizio, anche se l’impianto è conforme alle disposizioni relative all’importazione, all’offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all’installazione e all’esercizio.122 1bis L’UFCOM può limitare o vietare l’offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all’offerta e alla messa a disposizione sul mercato.123 1ter Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati: - a.
- le autorità di polizia, di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica e l’amministrazione della giustizia penale;
- b.
- il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei propri collaboratori, delle proprie informazioni e dei propri impianti;
- c.
- l’esercito, per garantire la difesa del Paese;
- d.
- le autorità competenti, per le ricerche d’emergenza o le ricerche di persone condannate.124
1quater Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.125 2 Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l’UFCOM ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione.126
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Art. 34a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa 127
Gli articoli 13ae 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31–34.
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Art. 35 Utilizzazione di aree d’uso comune 128
1 Il proprietario di un’area d’uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l’esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l’uso comune.129 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l’utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 4 L’autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l’utilizzazione di un’area d’uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132
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Art. 35a Altri collegamenti 133
1 Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti fino all’abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.134 2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali. 3 Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando: - a.
- il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
- b.
- il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.
4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l’apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.135
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Art. 35b Accesso al punto d’entrata nell’edificio e coutenza di impianti domestici 136
1 Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d’entrata nell’edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d’informazioni mediante telecomunicazione. 2 Il proprietario dell’immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio. 3 Il proprietario dell’immobile deve dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici. 4 I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere indennizzati in modo adeguato. 5 Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza. L’articolo 11b si applica per analogia.
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Art. 36 Diritto d’espropriazione e diritto di coutenza
1 Qualora l’allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il DATEC137 conferisce il diritto d’espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930138 sull’espropriazione. 2 Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell’ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l’UFCOM può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.139 3 Alle stesse condizioni, l’UFCOM può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomunicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.140
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Art. 36a Protezione delle linee esistenti 141
Le linee di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che alla data dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 si trovano in canalizzazioni realizzate ai fini dell’urbanizzazione ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio possono essere rimosse soltanto per motivi importanti. Se possibile, ai fornitori di servizi di telecomunicazione vanno proposte canalizzazioni alternative.
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Art. 37 Proprietà di linee 142
1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. 2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.
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Art. 37a Radiocomunicazione dei radioamatori 143
1 Per le antenne semplici a filo o ad asta nonché per le antenne collocate su aste leggere simili a un pennone per bandiera le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata. 2 La manutenzione di un’antenna o la sua sostituzione con un’antenna di dimensioni comparabili non sottostà ad autorizzazione.
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